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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 1063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione - INVIM - Registro - Trasferimento diritti terreno - Rettifica valori - Legittimazione occupazione - Possesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta: il mero trasferimento del possesso non può essere equiparato a un trasferimento di proprietà ai fini della rettifica del valore per INVIM e imposta di registro. L’Ufficio non può quindi determinare la base imponibile come se fosse stato trasferito un diritto reale pieno, in assenza di un effettivo trasferimento della titolarità del bene o di un diritto soggettivo perfetto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM e dell’imposta di registro, del valore dichiarato per il trasferimento di un terreno. L’Ufficio aveva considerato il trasferimento del mero possesso del bene come se comportasse il trasferimento della proprietà o di un diritto soggettivo perfetto. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il possesso di un terreno gravato da uso civico attribuisce, al più, una situazione di fatto e un eventuale interesse legittimo alla futura legittimazione, affrancazione o liquidazione, senza trasferire immediatamente la titolarità dominicale.

Norme richiamate

  • Artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766

    Le disposizioni, relative alla disciplina degli usi civici e ai procedimenti di legittimazione e affrancazione, confermano che il possessore del terreno non acquisisce automaticamente la proprietà, ma può vantare una posizione diretta a ottenere eventualmente la regolarizzazione del rapporto.

  • Imposta di registro

    La base imponibile deve essere riferita al diritto effettivamente trasferito. Il trasferimento del mero possesso non può essere tassato come trasferimento della proprietà.

  • INVIM

    Ai fini dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, la rettifica deve riguardare un effettivo trasferimento di proprietà o di altro diritto reale imponibile, non il semplice passaggio del possesso.

Massime di principio

  • Il possesso materiale di un immobile non equivale automaticamente alla proprietà né al trasferimento di un diritto reale pieno.
  • Quando il bene è gravato da uso civico, il possessore può avere soltanto una situazione di fatto o un interesse alla futura legittimazione, affrancazione o liquidazione, senza che ciò comporti immediatamente l’acquisto della proprietà.
  • Ai fini fiscali, l’Amministrazione deve qualificare e tassare il diritto realmente trasferito, non attribuire al negozio effetti maggiori rispetto a quelli giuridicamente prodotti.
  • Una rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro o dell’INVIM è illegittima se si fonda sull’equiparazione automatica tra trasferimento del possesso e trasferimento della proprietà.
  • La successiva legittimazione o affrancazione può produrre effetti diversi e autonomi, ma non consente di considerare già avvenuto, al momento del trasferimento del possesso, il trasferimento della piena titolarità del bene.

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