Sentenza del 07/03/2017 n. 1063 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di rettifica e liquidazione - INVIM - Registro - Trasferimento diritti terreno - Rettifica valori - Legittimazione occupazione - Possesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: il mero trasferimento del possesso non può essere equiparato a un trasferimento di proprietà ai fini della rettifica del valore per INVIM e imposta di registro. L’Ufficio non può quindi determinare la base imponibile come se fosse stato trasferito un diritto reale pieno, in assenza di un effettivo trasferimento della titolarità del bene o di un diritto soggettivo perfetto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica, ai fini INVIM e dell’imposta di registro, del valore dichiarato per il trasferimento di un terreno. L’Ufficio aveva considerato il trasferimento del mero possesso del bene come se comportasse il trasferimento della proprietà o di un diritto soggettivo perfetto. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che il possesso di un terreno gravato da uso civico attribuisce, al più, una situazione di fatto e un eventuale interesse legittimo alla futura legittimazione, affrancazione o liquidazione, senza trasferire immediatamente la titolarità dominicale.
Norme richiamate
Artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766
Le disposizioni, relative alla disciplina degli usi civici e ai procedimenti di legittimazione e affrancazione, confermano che il possessore del terreno non acquisisce automaticamente la proprietà, ma può vantare una posizione diretta a ottenere eventualmente la regolarizzazione del rapporto.
Imposta di registro
La base imponibile deve essere riferita al diritto effettivamente trasferito. Il trasferimento del mero possesso non può essere tassato come trasferimento della proprietà.
INVIM
Ai fini dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, la rettifica deve riguardare un effettivo trasferimento di proprietà o di altro diritto reale imponibile, non il semplice passaggio del possesso.
Massime di principio
- Il possesso materiale di un immobile non equivale automaticamente alla proprietà né al trasferimento di un diritto reale pieno.
- Quando il bene è gravato da uso civico, il possessore può avere soltanto una situazione di fatto o un interesse alla futura legittimazione, affrancazione o liquidazione, senza che ciò comporti immediatamente l’acquisto della proprietà.
- Ai fini fiscali, l’Amministrazione deve qualificare e tassare il diritto realmente trasferito, non attribuire al negozio effetti maggiori rispetto a quelli giuridicamente prodotti.
- Una rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro o dell’INVIM è illegittima se si fonda sull’equiparazione automatica tra trasferimento del possesso e trasferimento della proprietà.
- La successiva legittimazione o affrancazione può produrre effetti diversi e autonomi, ma non consente di considerare già avvenuto, al momento del trasferimento del possesso, il trasferimento della piena titolarità del bene.
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