Sentenza del 07/03/2017 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.V.A. - Operazioni oggettivamente inesistenti - Raddoppio dei termini di accertamento -Buona fede del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento IVA, emesso oltre i termini ordinari ma entro i termini raddoppiati, in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva, in particolare, di essere estraneo alla frode e di avere agito in buona fede, senza conoscere l'inesistenza delle operazioni. La sentenza ha ritenuto rilevante l'obbligo di denuncia per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, quale presupposto per il raddoppio dei termini, e ha attribuito valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società coinvolte, in quanto espressione del rapporto di immedesimazione organica con le rispettive società.
La decisione
È stata riconosciuta la cosiddetta riespansione del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria ai sensi della legge n. 289/2002, poiché sussisteva il presupposto dell'obbligo di denuncia penale per una frode IVA. Le dichiarazioni sfavorevoli rese dai legali rappresentanti delle società coinvolte hanno confermato l'inesistenza delle operazioni. Di conseguenza, è stata esclusa la detraibilità dell'IVA e sono state ritenute applicabili le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, senza che la dedotta buona fede del contribuente fosse sufficiente a superarle.
Norme richiamate
Articolo 37 del D.L. n. 223/2006
Prevede il raddoppio dei termini ordinari di accertamento quando, in relazione alla violazione tributaria, sussiste l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina gli obblighi relativi alla fatturazione IVA; nell'ambito della decisione, la documentazione contabile non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la detraibilità dell'imposta relativa a operazioni inesistenti.
Articolo 1 del D.Lgs. n. 74/2000
Rileva per l'individuazione dei reati tributari che possono costituire il presupposto dell'obbligo di denuncia e, quindi, del raddoppio dei termini di accertamento.
Legge n. 289/2002
Le sanatorie fiscali previste dalla legge non impediscono la riespansione del potere accertativo per i periodi interessati quando emergano violazioni penalmente rilevanti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando, per la violazione tributaria, sussiste un obbligo obiettivo di denuncia per un reato previsto dalla normativa penale tributaria; non è necessariamente richiesto che il procedimento penale si concluda con una condanna.
- La presentazione di una sanatoria fiscale non esclude in assoluto la possibilità di accertamento: in presenza di violazioni penalmente rilevanti, il potere accertativo dell'Amministrazione può riespandersi.
- Nelle frodi IVA, la fattura e la registrazione contabile non provano da sole l'effettività dell'operazione né il diritto alla detrazione. Se l'operazione è oggettivamente inesistente, l'IVA è indetraibile.
- La buona fede del contribuente deve essere concretamente dimostrata e non prevale, di regola, sulla prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni e della partecipazione alla frode.
- Le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società coinvolte possono avere valore di confessione stragiudiziale nei confronti delle società rappresentate, in ragione del rapporto di immedesimazione organica.
- Quando emergono dichiarazioni concordanti dei rappresentanti delle società coinvolte che ammettono l'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve fornire elementi specifici e verificabili per dimostrare l'effettività degli acquisti e la propria estraneità alla frode.
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