Sentenza del 07/03/2017 n. 174 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Punto 6 dell'allegato III - Validità - Procedura - Modifica di una proposta di direttiva del Consiglio sul parere del Parlamento - Articolo 98, paragrafo 2 - Validità - Esclusione di aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica - Principio della parità di trattamento - Principio di neutralità fiscale - Fornitura di libri digitali per via elettronica e su qualsiasi tipo di supporto fisico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la normativa polacca che applicava aliquote IVA ridotte ai libri e alle pubblicazioni digitali forniti su supporto fisico, escludendo invece quelli forniti per via elettronica. Il giudice polacco ha chiesto alla Corte di giustizia se il punto 6 dell’allegato III e l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE fossero invalidi: da un lato, per violazione dell’obbligo di consultazione del Parlamento europeo, poiché il testo definitivo differiva dalla proposta iniziale; dall’altro, per violazione del principio di parità di trattamento e di neutralità fiscale, dato che libri digitali sostanzialmente equivalenti erano trattati diversamente in base alla modalità di fornitura.
La decisione
La Corte ha dichiarato che dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità delle disposizioni europee. Non era necessaria una nuova consultazione del Parlamento, perché le modifiche apportate dal Consiglio costituivano una semplificazione redazionale e non alteravano la sostanza della proposta. Quanto alla differenza di trattamento IVA, la Corte ha riconosciuto che libri su supporto fisico e libri forniti elettronicamente sono situazioni comparabili rispetto all’obiettivo di incentivare la lettura. Tuttavia, la distinzione è stata ritenuta giustificata dall’obiettivo legittimo di garantire un sistema IVA per i servizi elettronici chiaro, semplice, uniforme e facilmente controllabile. Pertanto, gli Stati membri potevano applicare un’aliquota ridotta ai libri su supporto fisico, ma non ai libri forniti elettronicamente secondo la normativa allora vigente. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 93 TCE, divenuto articolo 113 TFUE
Prevede la procedura legislativa speciale in materia fiscale e impone la consultazione del Parlamento europeo nei casi previsti dai Trattati.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 98, paragrafo 2
Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.
Escludeva, nel regime applicabile alla causa, la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ai servizi elettronici, compresa la fornitura elettronica di libri digitali.
Direttiva 2006/112/CE, punto 6 dell’allegato III
fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico
Autorizza gli Stati membri ad applicare aliquote IVA ridotte ai libri forniti su supporto fisico, purché si tratti effettivamente di libri e non di materiale essenzialmente pubblicitario.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 14, 24 e 25
La fornitura su supporto fisico è qualificata, in linea di principio, come cessione di beni, mentre la fornitura elettronica è una prestazione di servizi. La Corte ha ritenuto che tale diversa qualificazione non fosse decisiva rispetto all’obiettivo della misura fiscale.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 20
Sancisce il principio di uguaglianza. Una differenza di trattamento tra situazioni comparabili è ammissibile se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionata; la Corte ha ritenuto rispettate tali condizioni.
Direttiva 2009/47/CE
Ha modificato il punto 6 dell’allegato III, estendendo la possibilità di aliquota ridotta ai libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, senza includere i servizi elettronici.
Massime di principio
- Nel diritto dell’Unione, una modifica del testo legislativo non richiede necessariamente una nuova consultazione del Parlamento se non altera la sostanza della proposta originaria, ma si limita a chiarirla o semplificarla.
- Ai fini del principio di uguaglianza, prodotti o servizi possono essere considerati comparabili in base alla loro funzione e agli obiettivi della normativa, anche se giuridicamente qualificati in modo diverso.
- Una disparità fiscale tra modalità di fornitura comparabili può essere legittima se giustificata da esigenze di semplificazione, certezza del diritto, uniformità applicativa e controllabilità del sistema.
- Quando il legislatore dell’Unione compie scelte fiscali complesse, la Corte riconosce un ampio margine di discrezionalità e annulla la misura solo in presenza di un errore manifesto o di una sproporzione evidente.
- La possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta prevista per beni materiali non si estende automaticamente alla versione digitale fornita online, se la normativa europea esclude espressamente i servizi elettronici.
- La decisione riguarda il regime normativo vigente al momento della controversia: eventuali successive modifiche della direttiva IVA possono aver cambiato il trattamento dei libri elettronici.
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