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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33804/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per reati di bancarotta previsti dagli artt. 223, comma 2, n. 2, e 219, comma 1, della legge fallimentare, nonché dagli artt. 224, comma 1, n. 1, 217, comma 2, n. 2, e 219, comma 1, della legge fallimentare. Quanto al primo imputato, il ricorso censurava il vizio di motivazione relativo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestava la quantificazione della pena e deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo sull'art. 131-bis inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in modo ampio e circostanziato il diniego; ha inoltre ritenuto generica la censura sulla dosimetria della pena. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato, essendo stata adeguatamente motivata la decisione mediante il richiamo agli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi. Quanto al secondo imputato, l'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale, con particolare riguardo al nesso causale tra condotta ed evento e all'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo imputato, la natura reiterativa o generica delle censure e la manifesta infondatezza delle doglianze relative all'art. 131-bis e alle attenuanti generiche. Per il secondo imputato ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una rivalutazione del materiale probatorio, riservata ai giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto emerge dal dispositivo riportato, sebbene il testo finale risulti tronco.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere sostenuta da una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni già disattese in appello rende il motivo inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel giudizio di cassazione non è consentito utilizzare il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Norma richiamata quale base della contestazione di bancarotta, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione ai reati di bancarotta contestati, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.

  • art. 224, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    Norma richiamata quale base della contestazione di bancarotta, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.

  • art. 217, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla contestazione di bancarotta semplice, senza ulteriore specificazione interpretativa nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime argomentazioni già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla dosimetria della pena è generica quando non indica le ragioni concrete per cui la scelta sanzionatoria del giudice di merito sarebbe erronea.
  • Nel rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia adeguata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rilettura o una rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove per ottenere una ricostruzione alternativa a quella adottata dai giudici di merito.
  • Le doglianze riguardanti nesso causale ed elemento soggettivo sono inammissibili quando, al di là della loro formale qualificazione come violazioni di legge, mirano in realtà a sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito una diversa valutazione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioniProve
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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