Cassazione Civile, Ordinanza n. 27325/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La proprietaria di alcuni fondi siti in agro di Bisaccia ha agito contro la società che aveva acquistato la proprietà superficiaria di un impianto eolico composto da aerogeneratore, torre, cabina elettrica, cavidotto e piazzale di pertinenza. Ha dedotto che l'opera fosse stata collocata a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del piano comunale per gli impianti eolici, che prevedeva, salvo diverso accordo tra le parti, una distanza pari a una volta il raggio del rotore dal confine della proprietà confinante. La domanda mirava all'arretramento del manufatto ai sensi dell'art. 873 c.c. e al risarcimento del danno. Il Tribunale di Avellino aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la controversia investisse la legittimità delle scelte amministrative di localizzazione e autorizzazione dell'impianto; il TAR Salerno, adito in riproposizione, aveva a sua volta declinato la giurisdizione osservando che si trattava di lite tra privati per rispetto delle distanze legali, con possibilità per il giudice ordinario di disapplicare incidentalmente l'eventuale titolo amministrativo illegittimo. Con il ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c. la ricorrente ha chiesto di risolvere il conflitto negativo tra le due pronunce, mentre la controparte ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, affermando che nel conflitto reale negativo di giurisdizione il ricorso non ha natura impugnatoria e non richiede specifiche censure contro una delle due decisioni contrastanti. Ha poi rilevato che esisteva identità di causa petendi tra i due giudizi, entrambi incentrati sulla dedotta violazione delle distanze legali. Nel merito della giurisdizione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda non investiva la legittimità dell'autorizzazione unica o le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, ma l'illiceità dell'attività materiale di collocazione dell'impianto a distanza inferiore a quella dovuta, con pretesa riferita a una posizione di diritto soggettivo. Ha inoltre precisato che la qualificazione pubblicistica dell'opera come di pubblica utilità non muta la giurisdizione, ma incide solo sui poteri del giudice ordinario, il quale non può incidere sull'atto amministrativo, potendo al più valutare la tutela spettante secondo le regole proprie della controversia. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Avellino e rimesso le parti dinanzi al giudice ordinario, anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c.
consente di proporre il regolamento per la soluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione, senza natura impugnatoria e senza necessità di specifiche censure contro una delle decisioni contrastanti
richiamato in contrapposizione al regolamento ex art. 362 c.p.c. per evidenziare che, nel conflitto reale negativo, non opera la logica dell'impugnazione per motivi di giurisdizione
richiamato per distinguere il conflitto virtuale, risolvibile con regolamento preventivo, dal conflitto reale negativo
richiamato dal TAR per affermare la giurisdizione amministrativa nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva relative all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa
art. 30, comma secondo, c.p.a.
richiamato dal TAR in tema di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e nelle materie di giurisdizione esclusiva
la Corte osserva che la disciplina dell'autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e la qualificazione delle opere come di pubblica utilità non spostano la giurisdizione sulla controversia tra privati confinanti
base della domanda di arretramento per violazione delle distanze legali tra costruzioni o manufatti
art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E
richiamato per il principio secondo cui il giudice ordinario non può incidere sull'atto amministrativo
art. 46 della l. n. 2359 del 1865
richiamato insieme all'attuale disciplina dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 come base della tutela indennitaria nelle ipotesi considerate
art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001
indicato come disciplina oggi vigente della tutela indennitaria per le fattispecie espropriative o assimilate richiamate dalla Corte
Massime di principio
- Nel conflitto reale negativo di giurisdizione il ricorso ex art. 362 c.p.c. ha funzione meramente risolutiva dello stallo processuale e non richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorrente formuli censure specifiche contro una delle due pronunce contrastanti.
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale data dalle parti o ai riferimenti ai provvedimenti amministrativi presenti nel contesto fattuale.
- Quando la domanda del proprietario confinante mira a far valere la violazione delle distanze legali per la materiale collocazione di un manufatto, senza contestare l'esercizio del potere autoritativo di localizzazione o autorizzazione, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- La qualificazione di un'opera come di pubblica utilità, indifferibile e urgente non è di per sé idonea a radicare la giurisdizione amministrativa sulla lite tra privati, ma può incidere solo sui poteri decisori del giudice ordinario.
- Il giudice ordinario può conoscere incidentalmente dell'eventuale illegittimità del titolo amministrativo, ma non può annullarlo né sostituirsi alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.
- rami
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