Cassazione Civile, Ordinanza n. 06827/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un creditore chiedeva in solido il pagamento di euro 30.000 oltre accessori a una società e a più persone fisiche. In primo grado gli opponenti ottenevano l’accoglimento dell’opposizione: il Tribunale riteneva che la scrittura privata del 13 ottobre 2010, posta a fondamento del monitorio, non avesse autonoma rilevanza probatoria e che le clausole sottoscritte dalle persone fisiche non integrassero una fideiussione. La Corte d’appello riformava integralmente la decisione, condannando tutti gli appellati al pagamento della somma. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con quattro motivi, principalmente la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente o incomprensibile, sostenendo che dalla sentenza non si comprendesse il percorso logico-giuridico seguito per accogliere l’appello e per ritenere valida ed efficace la fideiussione; nei motivi successivi ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 1976 e 1936 c.c., lamentando l’erronea esclusione del carattere non novativo della transazione del 13 ottobre 2010, che conteneva la clausola "senza novazione del rapporto (di cui alla scrittura del 19.05.2010) e salvo buon fine", e l’erronea qualificazione delle sottoscrizioni come fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente e non consentisse di ricostruire il ragionamento decisorio né di comprendere quali specifici motivi di gravame fossero stati accolti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la Corte lo richiama come parametro della nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente o incomprensibile
art. 111 Cost.
è richiamato in relazione all’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
è menzionato nei motivi assorbiti in tema di transazione e asserita novazione del rapporto
è menzionato nei motivi assorbiti in tema di qualificazione delle garanzie sottoscritte come fideiussione
indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso
Cass. Sez. U, 7/04/2014 nn. 8053 e 8054
richiamate per definire le anomalie motivazionali che integrano nullità della sentenza
Cass. Sez. U, 3/11/2016 n. 22232
richiamata a conferma che motivazione apparente o incomprensibile integra error in procedendo
Cass. Sez. U, 5/04/2016 n. 16599
richiamata nel medesimo senso sulle anomalie motivazionali rilevanti ex art. 132 c.p.c.
Massime di principio
- La sentenza di merito è nulla quando la motivazione sia solo apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, perché in tali casi non è possibile il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La Corte d’appello che riformi integralmente la decisione di primo grado deve esporre in modo chiaro e intelligibile le ragioni dell’accoglimento del gravame e i motivi specifici che giustificano la decisione; in difetto, la sentenza è cassabile per nullità.
- Quando l’accoglimento di censure sulla motivazione assorbe questioni di diritto sostanziale, le doglianze sulla qualificazione della transazione o della fideiussione restano non esaminate, poiché la cassazione è disposta già per il vizio processuale della sentenza impugnata.
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