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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06827/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un creditore chiedeva in solido il pagamento di euro 30.000 oltre accessori a una società e a più persone fisiche. In primo grado gli opponenti ottenevano l’accoglimento dell’opposizione: il Tribunale riteneva che la scrittura privata del 13 ottobre 2010, posta a fondamento del monitorio, non avesse autonoma rilevanza probatoria e che le clausole sottoscritte dalle persone fisiche non integrassero una fideiussione. La Corte d’appello riformava integralmente la decisione, condannando tutti gli appellati al pagamento della somma. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con quattro motivi, principalmente la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente o incomprensibile, sostenendo che dalla sentenza non si comprendesse il percorso logico-giuridico seguito per accogliere l’appello e per ritenere valida ed efficace la fideiussione; nei motivi successivi ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 1976 e 1936 c.c., lamentando l’erronea esclusione del carattere non novativo della transazione del 13 ottobre 2010, che conteneva la clausola "senza novazione del rapporto (di cui alla scrittura del 19.05.2010) e salvo buon fine", e l’erronea qualificazione delle sottoscrizioni come fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente e non consentisse di ricostruire il ragionamento decisorio né di comprendere quali specifici motivi di gravame fossero stati accolti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I terzi e quarti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la Corte lo richiama come parametro della nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente o incomprensibile

  • art. 111 Cost.

    è richiamato in relazione all’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 1976 c.c.

    è menzionato nei motivi assorbiti in tema di transazione e asserita novazione del rapporto

  • art. 1936 c.c.

    è menzionato nei motivi assorbiti in tema di qualificazione delle garanzie sottoscritte come fideiussione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso

  • Cass. Sez. U, 7/04/2014 nn. 8053 e 8054

    richiamate per definire le anomalie motivazionali che integrano nullità della sentenza

  • Cass. Sez. U, 3/11/2016 n. 22232

    richiamata a conferma che motivazione apparente o incomprensibile integra error in procedendo

  • Cass. Sez. U, 5/04/2016 n. 16599

    richiamata nel medesimo senso sulle anomalie motivazionali rilevanti ex art. 132 c.p.c.

Massime di principio

  • La sentenza di merito è nulla quando la motivazione sia solo apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, perché in tali casi non è possibile il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La Corte d’appello che riformi integralmente la decisione di primo grado deve esporre in modo chiaro e intelligibile le ragioni dell’accoglimento del gravame e i motivi specifici che giustificano la decisione; in difetto, la sentenza è cassabile per nullità.
  • Quando l’accoglimento di censure sulla motivazione assorbe questioni di diritto sostanziale, le doglianze sulla qualificazione della transazione o della fideiussione restano non esaminate, poiché la cassazione è disposta già per il vizio processuale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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