Sentenza del 20/09/2018 n. 6289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Art. 10 Convenzione Italia/Romania - Dividendi pagati da società residente in uno Stato contraente - Tassazione in Italia ove sia qui residente il percipiente - Deroga ove il percipiente sia imprenditore in Romania - Tale non è l'amministratore di società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento sostenendo, principalmente, che i dividendi percepiti in Romania dovessero essere tassati secondo la legislazione rumena, in applicazione della deroga prevista dall'art. 10, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Romania, poiché ella si riteneva imprenditrice in Romania in quanto amministratrice della società. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado, la determinazione della base imponibile e il calcolo delle imposte, sostenendo l'applicabilità dell'art. 59 del TUIR ai dividendi percepiti. Infine, ha contestato le sanzioni irrogate.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato l'accertamento. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia-Romania, i dividendi percepiti da un residente italiano sono imponibili in Italia. La deroga che attribuisce la tassazione allo Stato della fonte richiede che il percettore eserciti effettivamente un'attività imprenditoriale in Romania, mediante una stabile organizzazione o una base fissa; la sola carica di amministratore di una società non dimostra tale qualifica. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 59 del TUIR, poiché i dividendi erano stati attribuiti in natura, mediante trasferimento della proprietà di un immobile, e non corrisposti in denaro. La contestazione sulle sanzioni è stata ritenuta inammissibile perché proposta soltanto con memoria successiva al ricorso introduttivo. L'appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Romania del 14 gennaio 1977 contro le doppie imposizioni
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
La regola generale attribuisce all'Italia, quale Stato di residenza del percettore, il potere di tassare i dividendi percepiti da un soggetto residente italiano, anche se distribuiti da una società rumena.
Art. 10, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Romania
La deroga alla tassazione nello Stato di residenza opera soltanto quando il percettore esercita effettivamente un'attività imprenditoriale nello Stato della fonte, tramite una stabile organizzazione o una base fissa. La mera qualità di amministratore societario non è sufficiente.
La ricorrente lo ha invocato per contestare la carenza o incongruenza della motivazione della sentenza di primo grado; la censura è stata ritenuta infondata.
Ha consentito la valutazione in appello della documentazione prodotta dalla contribuente, senza che ciò fosse comunque sufficiente a dimostrare l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale in Romania.
La norma sulla concorrenza parziale dei dividendi alla formazione del reddito è stata ritenuta non applicabile perché il caso riguardava dividendi attribuiti in natura, consistenti nel trasferimento della proprietà di un immobile, e non dividendi corrisposti in denaro.
La contestazione delle sanzioni, introdotta soltanto con una memoria successiva al ricorso originario, è stata dichiarata inammissibile perché la sua proposizione tardiva avrebbe limitato il diritto di difesa dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Per i dividendi esteri percepiti da un soggetto fiscalmente residente in Italia, la regola convenzionale generale è la tassazione in Italia, salvo che il contribuente dimostri l'applicazione di una specifica deroga prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
- La qualifica formale di amministratore, socio o rappresentante di una società estera non prova automaticamente l'esercizio personale di un'attività imprenditoriale nello Stato estero. Occorre dimostrare un'attività economica effettiva, organizzata e svolta tramite una stabile organizzazione o una base fissa.
- Chi invoca una deroga alla tassazione italiana deve fornire una prova concreta e documentale dei presupposti richiesti dalla convenzione, non limitandosi a qualificazioni formali o a certificazioni societarie.
- La disciplina fiscale applicabile ai dividendi può dipendere dalla modalità di attribuzione: dividendi in denaro e dividendi in natura possono essere trattati diversamente ai fini della determinazione della base imponibile.
- Le contestazioni relative a sanzioni, calcoli o altri profili autonomi devono essere inserite tempestivamente nel ricorso introduttivo; la loro introduzione soltanto in memorie successive può comportarne l'inammissibilità.
- In assenza della prova dei presupposti della deroga convenzionale, l'Amministrazione italiana può legittimamente assoggettare a IRPEF i dividendi esteri percepiti dal residente italiano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →