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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2013, con il quale l'Ufficio aveva recuperato un rimborso IVA ritenuto non spettante. Secondo l'Ufficio, le spese sostenute riguardavano la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per l'attività e non erano detraibili, anche perché la società non aveva dimostrato il titolo di occupazione dell'immobile. La contribuente ha invece sostenuto che i costi riguardavano arredi del negozio e impianti elettrici di videosorveglianza e allarme, funzionali all'attività commerciale, precisando inoltre che l'immobile era di proprietà di una società unipersonale il cui socio unico era il titolare dell'attività.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto infondato l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che le spese erano riferibili all'ammodernamento dell'attività commerciale, agli arredi e agli impianti di sicurezza, non alla ristrutturazione dell'immobile. Tali costi sono stati considerati inerenti e detraibili ai fini IVA, con conseguente legittimità del rimborso IVA richiesto dalla società. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato e le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sulla detrazione dell'imposta relativa a beni e servizi inerenti all'attività d'impresa

    La sentenza riconosce la detraibilità dell'IVA quando i costi sono effettivamente collegati all'esercizio dell'attività commerciale. Arredi, impianti elettrici, videosorveglianza e sistemi di allarme destinati al negozio sono stati ritenuti funzionali all'attività di gioielleria.

  • Principio di inerenza dei costi

    Il costo è inerente quando presenta un collegamento concreto con l'attività economica esercitata. Non è necessario che riguardi direttamente la proprietà dell'immobile, se il bene o il servizio acquistato è funzionale all'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione IVA, occorre distinguere tra spese relative alla ristrutturazione dell'immobile e spese destinate ad arredi, attrezzature o impianti funzionali all'attività: queste ultime possono essere detraibili se adeguatamente documentate.
  • L'Amministrazione finanziaria deve qualificare correttamente la natura delle spese e dimostrare le ragioni per cui esse sarebbero estranee o non inerenti all'attività; una contestazione generica non è sufficiente.
  • La detraibilità può sussistere anche quando l'impresa non è proprietaria dell'immobile, purché sia provato il collegamento tra le spese sostenute e l'attività economica esercitata nei locali.
  • È importante conservare fatture, contratti, descrizioni dei lavori, documentazione tecnica e ogni elemento utile a dimostrare che gli interventi riguardano l'organizzazione e la sicurezza dell'attività, anziché migliorie estranee all'impresa.
  • Il riconoscimento del rimborso IVA presuppone che l'eccedenza derivi da operazioni e costi effettivamente documentati, inerenti e fiscalmente detraibili.

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