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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti

Solidarietà nell'obbligazione tributaria sulla pubblicità - La pubblicità nei centricommerciali - Uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha sostenuto di non essere il soggetto passivamente legittimato al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. La contestazione riguardava inoltre l'assoggettabilità a imposta della pubblicità collocata all'interno di un centro commerciale, mediante teli recanti il segno distintivo dell'impresa o del prodotto. Secondo la ricorrente, tali elementi non avrebbero costituito messaggi pubblicitari imponibili o il centro commerciale non sarebbe stato idoneo a veicolare pubblicità verso un pubblico indeterminato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993, il soggetto pubblicizzato e il soggetto che dispone del mezzo pubblicitario sono obbligati in solido. La responsabilità principale del soggetto che dispone del mezzo non costituisce un beneficio d'ordine per il soggetto pubblicizzato: pertanto, l'avviso di accertamento può essere notificato direttamente a uno dei coobbligati, senza necessità di una previa o contestuale notifica all'altro. Il centro commerciale è stato ritenuto un luogo aperto al pubblico e, quindi, astrattamente idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari. I teli recanti il segno distintivo dell'impresa o del prodotto sono stati qualificati come strumenti pubblicitari imponibili, poiché il segno, per collocazione, caratteristiche e modalità d'uso, era obiettivamente idoneo a far conoscere l'impresa o il prodotto a una pluralità indeterminata di potenziali clienti e non aveva una mera funzione distintiva.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.Lgs. n. 507/1993

    La responsabilità del soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso opera in via principale e fonda il diritto di rivalsa nei confronti dell'altro coobbligato.

    La norma prevede una responsabilità solidale tra soggetto pubblicizzato e soggetto che dispone del mezzo pubblicitario. L'ente impositore può richiedere il pagamento a uno solo dei coobbligati, senza dover prima agire contro l'altro; il soggetto che paga può poi esercitare la rivalsa.

  • Cassazione civile, sentenze n. 7348/2012, n. 24307/2009 e n. 5039/2015

    La legittimità dell'avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato solidale.

    La solidarietà tributaria consente all'amministrazione di scegliere quale coobbligato chiamare al pagamento, senza necessità di un accertamento simultaneo nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

  • Cassazione civile, sentenza n. 27497/2014

    Il centro commerciale è, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un luogo aperto al pubblico.

    La destinazione del centro commerciale all'accesso, anche regolamentato, di una pluralità di persone lo rende idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari verso un pubblico indeterminato.

  • Cassazione civile, sentenze n. 8658/2015, n. 9580/1994 e n. 20830/2005

    L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando il segno sia obiettivamente idoneo a far conoscere a possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva.

    Un marchio, una ditta o una ragione sociale possono costituire pubblicità imponibile anche se non contengono uno slogan o un messaggio promozionale esplicito. Rilevano la collocazione, le caratteristiche e le modalità d'uso, valutate in concreto.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione tributaria solidale, l'ente impositore può notificare l'accertamento direttamente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover preventivamente accertare o escutere l'altro.
  • La qualificazione di un supporto come mezzo pubblicitario dipende dalla sua funzione concreta e dalla sua idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato, non soltanto dalla forma o dalla denominazione attribuita dalle parti.
  • Un centro commerciale è normalmente considerato luogo aperto al pubblico; i messaggi collocati al suo interno possono quindi essere soggetti all'imposta sulla pubblicità, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
  • L'esposizione di un marchio, di una ditta o di una ragione sociale può integrare pubblicità imponibile quando, per posizione e modalità di esposizione, promuove indirettamente la conoscenza dell'impresa o dei suoi prodotti.
  • Per escludere l'imponibilità non è sufficiente sostenere che il segno abbia natura identificativa: occorre dimostrare che, nel caso concreto, svolga esclusivamente una funzione distintiva e non sia idoneo a promuovere o far conoscere l'attività o il prodotto.

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