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Sentenza

Sentenza del 20/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Processo Tributario - Ricorso - Atto di presa in carico Agenzia Entrate Riscossione - Impugnabilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la comunicazione di presa in carico delle somme derivanti da un avviso di accertamento, ritenendola autonomamente impugnabile. La questione riguardava se tale comunicazione costituisse un atto impositivo o, comunque, un atto compreso tra quelli impugnabili ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L’avviso di presa in carico ha natura meramente informativa: non contiene una nuova pretesa tributaria, non modifica l’importo dovuto e non produce, di per sé, un’autonoma lesione della posizione del contribuente. Pertanto, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010. Eventuali contestazioni devono essere rivolte contro l’atto impositivo presupposto o contro gli atti della riscossione che siano effettivamente impugnabili.

Norme richiamate

  • Art. 29 del D.L. n. 78/2010

    La norma individua gli effetti degli avvisi di accertamento esecutivi e disciplina la riscossione delle somme, ma non rende autonomamente impugnabile una comunicazione di presa in carico priva di contenuto impositivo.

Massime di principio

  • Un atto meramente informativo, che si limita a comunicare la presa in carico di somme già risultanti da un precedente atto impositivo, non è normalmente autonomamente impugnabile.
  • Per valutare l’impugnabilità occorre verificare se l’atto contiene una nuova pretesa tributaria, modifica l’importo dovuto o produce un effetto lesivo immediato; in mancanza di tali elementi, l’atto può essere considerato una semplice comunicazione.
  • Le contestazioni sul merito della pretesa devono essere rivolte contro l’avviso di accertamento nei termini previsti, mentre le contestazioni relative alla riscossione devono essere rivolte contro il primo atto della riscossione dotato di contenuto effettivamente lesivo.
  • La sola denominazione dell’atto non è decisiva: rilevano il contenuto sostanziale e gli effetti giuridici concretamente prodotti.

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