Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal giudizio promosso da un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell’incidenza sulla retribuzione ferie della parte variabile di alcune voci indennitarie, in particolare dell’indennità di utilizzazione professionale (nelle componenti condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in favore del lavoratore una somma complessiva di euro 7.838,93 oltre accessori; la corte d’appello aveva poi rigettato l’appello della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, resistiti con controricorso dal lavoratore. Successivamente, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione e agli atti del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia della ricorrente all’impugnazione e agli atti del giudizio. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio, se validamente intervenuta e attestata in cassazione, determina l’estinzione del processo.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il contesto processuale consente di ritenere che essa sarebbe risultata soccombente nel merito.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, dovendosi verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.