Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal giudizio promosso da un dipendente nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento dell’incidenza sulla retribuzione ferie della parte variabile di alcune voci indennitarie, in particolare dell’indennità di utilizzazione professionale (nelle componenti condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in favore del lavoratore una somma complessiva di euro 7.838,93 oltre accessori; la corte d’appello aveva poi rigettato l’appello della società. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, resistiti con controricorso dal lavoratore. Successivamente, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione e agli atti del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia della ricorrente all’impugnazione e agli atti del giudizio. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato nel contesto della proposta di definizione anticipata del giudizio in cassazione
secondo comma, ult. parte
richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio
richiamato come base per la liquidazione delle spese dopo la rinuncia all'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per escludere l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio, se validamente intervenuta e attestata in cassazione, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il contesto processuale consente di ritenere che essa sarebbe risultata soccombente nel merito.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, dovendosi verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
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