Cassazione Civile, Ordinanza n. 29235/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2005. La cartella era stata formata dopo una sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. La CTR aveva annullato integralmente la cartella ritenendo che l'Ufficio avesse iscritto a ruolo i due terzi dell'importo dell'originario avviso senza considerare l'esito parzialmente favorevole alla contribuente nel giudizio di primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della corretta quantificazione del ruolo; 2) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, deducendo che la CTR non avrebbe spiegato l'iter logico-giuridico; 3) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che la questione del superamento del limite dei due terzi non fosse stata proposta dalla contribuente; 4) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 277 c.p.c., perché la CTR, una volta riconosciuto che le somme dovute erano inferiori a quelle iscritte a ruolo, avrebbe dovuto ridurre la cartella nei limiti del dovuto e non annullarla integralmente. La contribuente è rimasta intimata e non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendo il primo infondato, il secondo inammissibile per difetto di autosufficienza e il terzo inammissibile per difetto di specificità. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, se il giudice tributario accerta che le somme effettivamente dovute sono inferiori a quelle indicate nella cartella di pagamento, deve limitarsi a ridurre gli importi nei limiti del dovuto, senza annullare l'intera cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata se la motivazione della sentenza, pur senza espressa menzione del motivo, ne implica il rigetto implicito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato quale vizio processuale per omessa pronuncia, motivazione apparente e ultrapetizione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la sufficienza della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di motivazione della decisione.
artt. 1, comma 2, e 36, commi 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come norme sulla motivazione nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione nel processo tributario.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in relazione ai poteri del giudice tributario e alla decisione sul rapporto.
Richiamato per sostenere che il giudice, accertato il dovuto, debba decidere nei limiti della domanda e del rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione impugnata, pur non affrontando espressamente il motivo, lo rigetti in modo implicito attraverso la motivazione complessiva.
- La denuncia di motivazione apparente è inammissibile se il ricorrente non assolve l'onere di autosufficienza, trascrivendo o allegando gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, in modo da consentire il controllo diretto della fondatezza del motivo.
- La deduzione di ultrapetizione richiede la specifica indicazione e riproduzione del ricorso introduttivo o degli atti processuali dai quali risulti che la questione sarebbe stata introdotta d'ufficio dal giudice e non dalle parti.
- Nel processo tributario, quando il giudice accerta che il debito del contribuente è inferiore a quello iscritto a ruolo o indicato nella cartella, deve limitare la tutela alla riduzione degli importi fino al dovuto, senza annullare integralmente l'atto di riscossione se la pretesa residua resta valida.
- La mera riduzione quantitativa del credito erariale non impone una nuova iscrizione a ruolo, perché la minore somma dovuta è già ricompresa nel ruolo originario e l'Ufficio può adeguare la pretesa ai limiti dell'accertato senza dar luogo a una nuova imposizione.
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