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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 234/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per diffamazione (art. 595, comma 3, c.p.) per un articolo pubblicato sull'inserto telematico "Iacchitè.it"; il ricorrente deduceva: nullità della citazione a giudizio per errata notifica e per omissione dell'avvertimento sulla possibilità di essere giudicato in contumacia; in subordine eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 552 c.p.p.; mancata acquisizione di prove decisive (testimonianze) che avrebbero chiarito i fatti; vizio di motivazione relativo alla riconducibilità del sito/profilo Facebook all'imputato per mancanza di accertamenti tecnici (es. ID di connessione) e mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva in ragione delle indicazioni della Corte EDU e della giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile, accogliendolo solo con riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio. In particolare: ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla nullità della notificazione (il domicilio era stato eletto in Via De Gasperi 1/B e la notifica era stata rinnovata con consegna a mani) e sull'omissione dell'avvertimento circa la contumacia (tale omissione non è causa di nullità ai sensi del principio di tassatività delle nullità). Ha altresì dichiarato inammissibile per genericità il motivo sulla mancata acquisizione di prove decisive, richiamando l'onere del ricorrente di specificare in che modo la prova mancata sarebbe stata decisiva. Tuttavia, ha accolto la censura sul trattamento sanzionatorio: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 legge 8/2/1948 n.47, l'applicabilità della pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa è ammessa solo in presenza di "eccezionale gravità" (criterio oggettivo e soggettivo). La Corte territoriale non aveva motivato circa l'eccezionale gravità della condotta; perciò la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al giudice di merito per la verifica specifica dell'eccezionale gravità e, conseguentemente, per decidere se applicare la reclusione o la sola multa.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina la diffamazione; il comma 3 prevede la pena come alternativa tra reclusione e multa quando l'offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Corte indica che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la pena detentiva è applicabile solo se sussiste "eccezionale gravità".

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47

    Norma speciale che storicamente prevedeva reclusione e multa per la diffamazione a mezzo stampa; dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 150/2021), con conseguente estensione dell'ambito applicativo dell'art. 595 c.p. e limiti più rigidi per l'applicazione della pena detentiva.

  • sentenza Corte costituzionale n. 150/2021

    Ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 legge n. 47/1948 e ha stabilito che l'applicazione della pena detentiva per diffamazione tramite stampa è compatibile con la Costituzione solo nei casi di "eccezionale gravità" della condotta (criteri oggettivi e soggettivi).

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Regola il contenuto del decreto di citazione a giudizio; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'assenza di un avvertimento ulteriore rispetto a quanto previsto.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle nullità processuali: le nullità devono essere espressamente previste dalla legge. La Corte ha richiamato questo principio per escludere la nullità per omissione dell'avvertimento sulla contumacia.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Consente in Cassazione la deduzione della mancata acquisizione di una prova solo se si tratta di una "prova decisiva". La Corte ha ritenuto il motivo generico perché il ricorrente non ha specificato l'effetto decisivo della prova mancante.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; richiamato come parametro che il giudice deve usare insieme ai limiti imposti dalla Corte costituzionale nella scelta fra multa e reclusione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità dell'art. 552 c.p.p. (diritto alla difesa); la Corte ha ritenuto la prospettazione generica e non sufficientemente specifica.

  • art. 21 Cost. e art. 10 CEDU

    Principi sulla libertà di manifestazione del pensiero e libertà di espressione richiamati dalla Corte costituzionale nel bilanciamento con le norme penali sulla diffamazione.

Massime di principio

  • L'omissione di avvisi non espressamente previsti come requisiti formali della citazione non determina automaticamente la nullità del provvedimento: le nullità sono tassative e vanno valutate alla luce dell'art. 177 c.p.p.
  • La notifica è valida se effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato e, se necessario, rinnovata con consegna a mani; eccezioni devono essere provate con elementi concreti.
  • In sede di cassazione, la lamentela sulla mancata acquisizione di prove è ammissibile solo se la prova mancante è indicata come "decisiva" e se è spiegato in che modo avrebbe potuto determinare una decisione difforme.
  • Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 150/2021, per la diffamazione commessa con mezzi di stampa la pena detentiva può essere inflitta solo se la condotta presenta un'"eccezionale gravità" sotto il profilo oggettivo e soggettivo; nella maggior parte dei casi andrà preferita la pena pecuniaria.
  • Il giudice di merito, quando infligge la reclusione per diffamazione a mezzo stampa, deve motivare specificamente in che cosa consista l'eccezionale gravità (es. campagne di disinformazione, discorsi di odio, falsità oggettivamente dimostrabili e consapevoli).
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione relative all'accertamento di responsabilità e riconducibilità di contenuti online, il ricorrente deve indicare specifici errori logico-probatori o travisamenti di prova; critiche generiche all'attività della polizia giudiziaria sono inammissibili se non collegate a nullità o inutilizzabilità.

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