Cassazione Penale, Ordinanza n. 04460/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di incauto acquisto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva solo rimodulato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto censurava, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata rideterminazione della pena base, sostenendo in sostanza che la pena di mesi due di arresto fosse non adeguatamente motivata. La Corte di merito aveva invece giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale con la natura del bene acquistato, una mountain bike di provenienza furtiva, e con la biografia criminale del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza di appello aveva fornito congrua motivazione sulla misura della pena base, ritenuta proporzionata al fatto e giustificata sia dalla natura del bene oggetto dell'incauto acquisto sia dai precedenti penali dell'imputato. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
La sentenza conferma la responsabilità per il reato di incauto acquisto e tratta il tema solo ai fini della determinazione della pena, senza dubitare della sussistenza della fattispecie.
Le circostanze attenuanti generiche risultano riconosciute in appello, con conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata espone in modo congruo e non illogico le ragioni della scelta sanzionatoria, anche con riferimento allo scostamento dal minimo edittale.
- La proporzionalità della pena può essere motivata valorizzando sia la natura del bene oggetto del reato sia i precedenti penali dell'imputato, purché la valutazione sia coerente e logicamente spiegata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, l'esito comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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