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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32292/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato dalla contribuente. In primo grado e in appello la pretesa è stata respinta; la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, in particolare, che non fosse stata provata la presentazione di una vera istanza ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, ma solo un'istanza di autotutela, inidonea a imporre un obbligo di provvedere all'amministrazione. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012, sostenendo di avere presentato in data 19/12/2014 una richiesta di sgravio/istanza-diffida ex comma 538, rimasta non considerata dai giudici di merito; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'asserita inesigibilità delle somme per intervenuta prescrizione, sostenendo che gli avvisi di accertamento non sarebbero stati correttamente notificati per mancanza della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, avendo qualificato l'istanza prodotta come semplice domanda di autotutela e non come dichiarazione presentata ai sensi della disciplina sul discarico automatico; inoltre la censura non individuava un errore di diritto, ma mirava a una diversa valutazione del documento. Sul secondo motivo ha affermato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una questione o argomentazione giuridica, sicché la doglianza sulla prescrizione e sulla notifica degli atti risultava inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate; dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537-540, L. n. 228/2012

    comma 537; comma 538; comma 539; comma 540

    La disciplina sul discarico/sospensione della riscossione opera solo in presenza di una dichiarazione del debitore presentata secondo i presupposti e nei termini previsti; la domanda deve riferirsi a una delle specifiche cause di non esigibilità previste dalla norma. Per le dichiarazioni anteriori alla riforma del 2015 si applica la disciplina originaria, in base alla norma transitoria dell'art. 15 del d.lgs. n. 159/2015.

  • art. 1, comma 538, L. n. 228/2012

    La dichiarazione del debitore deve documentare una delle cause tipizzate di sospensione/discarico; una generica istanza di autotutela non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di risposta previsto dalla procedura speciale.

  • art. 1, comma 539, L. n. 228/2012

    Il concessionario trasmette la dichiarazione all'ente creditore, che deve confermare la correttezza della documentazione o avvertirne l'inidoneità, con effetti sulla sospensione o sulla ripresa della riscossione.

  • art. 1, comma 540, L. n. 228/2012

    Il mancato riscontro dell'ente creditore nel termine comporta l'annullamento di diritto delle partite, secondo la disciplina originaria richiamata dalla Corte.

  • art. 15 d.lgs. n. 159/2015

    Detta una disciplina transitoria: le modifiche introdotte nel 2015 si applicano alle dichiarazioni presentate dopo la sua entrata in vigore; per le dichiarazioni precedenti resta ferma la normativa originaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una violazione di legge; non è sufficiente contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 112 c.p.c.

    Quando si deduce l'omessa pronuncia su una questione, la censura va incardinata come error in procedendo e non come omesso esame di un fatto storico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La procedura di sospensione/discarico della riscossione prevista dalla L. n. 228/2012 opera solo se il debitore presenta una dichiarazione qualificata e documentata, riconducibile a una delle cause tipizzate di non esigibilità del credito; una generica istanza di autotutela non basta a far sorgere il meccanismo speciale.
  • La qualificazione dell'atto del debitore come istanza ex L. n. 228/2012 oppure come semplice autotutela è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del documento.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usata per contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o motivi di appello.
  • Se si deduce che il giudice non abbia esaminato una domanda o eccezione, il vizio corretto è l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 159/2015 alla disciplina del discarico automatico della riscossione si applicano solo alle dichiarazioni presentate dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelle anteriori resta ferma la disciplina originaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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