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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31873/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Una dottoressa, iscritta a una scuola di specializzazione quadriennale in pediatria nell'anno accademico 1980-1981, aveva chiesto al Tribunale di Roma il risarcimento del danno per il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dell'attività di formazione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto l'impugnazione della specializzanda, riconoscendo il diritto a Euro 11.794,00 oltre interessi, limitatamente a nove mesi dell'a.a. 1982-1983 e all'a.a. 1983-1984. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363/CEE e 75/362/CEE ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il diritto all'indennizzo spetterebbe solo ai medici iscritti dopo il 29 gennaio 1982 e non a chi si fosse iscritto prima di tale data.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e le pronunce delle Sezioni Unite, ha affermato che il diritto alla remunerazione adeguata per la formazione specialistica va riconosciuto anche ai medici che abbiano iniziato il corso prima del 29 gennaio 1982, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle comuni agli Stati membri e indicate nelle direttive richiamate. In applicazione di tale principio, la decisione della Corte d'appello, che aveva riconosciuto il credito nei limiti temporali compatibili con l'orientamento eurounitario, è stata confermata. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione per mancata partecipazione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale di fissazione del ricorso.

  • Direttiva 82/362/CEE

    richiamata dal ricorrente e valutata alla luce dell'interpretazione eurounitaria sul diritto alla remunerazione dei medici specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    interpretata nel senso che le formazioni iniziate nel 1982 e proseguite oltre il 1° gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente per il periodo successivo a tale data, se relative a specializzazioni contemplate dalle direttive.

  • Direttiva 75/362/CEE

    richiamata quale fonte del sistema di riconoscimento delle specializzazioni mediche comuni agli Stati membri e del perimetro delle specializzazioni tutelate.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    la Corte osserva che non trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato nel caso esaminato, con riferimento al contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato indirettamente quale disposizione integrata dalla L. n. 228/2012; la Corte esclude l'applicazione del relativo meccanismo sanzionatorio alle amministrazioni statali.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive sulla formazione specialistica dei medici spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e sino alla conclusione del corso.
  • L'interpretazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi deve conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che vincola il giudice nazionale nella delimitazione temporale e oggettiva del diritto.
  • La remunerazione adeguata è riconoscibile solo se la specializzazione frequentata rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi ed è menzionata nelle disposizioni eurounitarie richiamate.
  • Quando l'orientamento della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite chiarisce l'ambito applicativo della tutela, il motivo di ricorso che pretenda una limitazione più restrittiva per data di iscrizione deve essere respinto.
  • In mancanza di partecipazione della parte intimata, nel giudizio di cassazione non sono liquidate le spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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