Sentenza n. 4361/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 243/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 243/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle docenti € 500 per l'annualità 2020/2021 e € 1.000 per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata il 25 luglio 2025 e passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento, non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'an o il quantum del credito né fornire informazioni sullo stato della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che dagli atti risultava l'assenza di pagamenti. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 60 giorni per l'esecuzione dell'incarico; nessun compenso è dovuto per l'attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La norma è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza che consente di dichiarare l'inadempimento al giudicato e ordinare all'amministrazione di eseguirlo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il Collegio osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Prima di poter agire per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
Il rimborso del contributo unificato è riconosciuto solo se dovuto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, la mancata esecuzione di un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione.
- Quando l'amministrazione non contesta l'esistenza e l'ammontare del credito risultante dal titolo e non documenta pagamenti, neppure parziali, il giudice può ordinare l'integrale adempimento del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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