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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39168/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna per rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992). Il ricorrente ha dedotto: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo scarsa offensività del fatto (sinistro che ha coinvolto solo la sua autovettura, nessun danno ad altri, immediata segnalazione ai Carabinieri) e scarsa rilevanza dei precedenti; 2) errata esclusione della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità (artt. 58 e 59 L. 24/11/1981, n. 689), per insufficiente valutazione della lieve offensività e dell'atteggiamento collaborativo, nonché per l'eccessivo rilievo dato a precedenti per patenti revocate depenalizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il sinistro provocato esclude la particolare tenuità del fatto; la abitualità delle condotte del ricorrente emerge da precedenti (tra cui condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave e due episodi di guida con patente revocata) e ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis. Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate sulla base di un giudizio di personalità negativo e della mancanza di elementi positivi tali da giustificare la mitigazione (pena già al minimo edittale). Quanto alla sostituzione con lavoro di pubblica utilità, la Corte ha ritenuto fondati motivi per prevedere inadempimento delle prescrizioni, considerata la gravità del fatto (incidente) e i precedenti, per cui la richiesta è stata respinta. Conseguenze pratiche: conferma della condanna (sei mesi di arresto ed euro 1.500 di ammenda), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto ha formato il titolo della condanna per il rifiuto dell'alcoltest dopo un sinistro stradale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui la Corte ha ritenuto che il sinistro e la reiterazione di condotte irregolari ostano all'applicazione della causa di non punibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto le valutazioni di personalità e la gravità del fatto sufficienti a escludere le attenuanti, anche sulla base di un solo elemento ritenuto preponderante.

  • art. 58, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce limiti alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità); il divieto opera quando vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La Corte ha ritenuto sussistenti tali fondati motivi.

  • art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Norma collegata sulle pene sostitutive e criteri applicativi; è stata richiamata nel quadro della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifiche normative richiamate in tema di pene sostitutive; la Corte precisa che, pur con le modifiche, il giudice resta vincolato ai criteri di valutazione (art. 133 c.p.) e può motivare negativamente la prognosi in ordine all'adempimento delle prescrizioni anche sulla base della natura, numero ed epoca dei precedenti.

Massime di principio

  • La provocazione di un incidente stradale tende a escludere la qualificazione del fatto come di particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis c.p.; la gravità concreta del comportamento è decisiva.
  • Precedenti penali anche se in parte depenalizzati possono comunque concorrere a dimostrare abitualità o scarsa affidabilità, incidendo sull'esclusione delle cause di non punibilità o sulla negazione delle pene sostitutive.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può basarsi su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; un giudizio motivato sulla personalità del reo è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio.
  • La sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità può essere esclusa quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate: il giudice può fondare tale prognosi sulla gravità del fatto e sui precedenti (natura, numero, epoca).
  • In caso di comportamento collaborativo del condannato è utile documentarlo e collegarlo ad elementi concreti (assenza di precedenti rilevanti, riparazione del danno, partecipazione a percorsi riabilitativi) per contrastare la prognosi negativa sull'affidabilità.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è strategico produrre prove sulla concreta limitata offensività del fatto (assenza di danni a terzi, dinamica dell'incidente), dati aggiornati sulla situazione personale e sociale, e ogni elemento che contrasti l'abitualità della condotta (certificazioni, percorsi formativi o terapeutici, lavoro stabile).

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