Cassazione Penale, Ordinanza n. 37207/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza del GIP del Tribunale di Milano resa ex art. 444 c.p.p., con la quale all'imputato è stata applicata la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo inosservanza della legge penale e omessa motivazione in punto trattamento sanzionatorio. La Corte non esamina nel merito tali doglianze perché rileva che il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente, in violazione delle regole sulla proposizione del ricorso per cassazione introdotte dalla L. n. 103/2017; richiama inoltre il principio per cui è irrilevante l'eventuale autenticazione della firma da parte di un difensore, trattandosi di atto che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza entrare nel merito delle censure sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) impugnata
art. 571 cod. proc. pen.
richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte
art. 613 cod. proc. pen.
richiamato per ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale attesta solo la genuinità della firma e la riferibilità alla parte, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore abilitato
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento, incluse le sentenze di patteggiamento, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'eventuale autenticazione della firma del ricorso da parte di un avvocato non sana il difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista, poiché essa attesta soltanto la genuinità della firma e la riferibilità dell'atto alla parte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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