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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17026/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata estorsione in concorso, aggravata ex artt. 416-bis.1 e 629 c.p. in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3), c.p.. Il ricorso articolava due motivi: (1) censura della valutazione probatoria e della motivazione sulla responsabilità penale, con particolare riferimento alla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Foggetti e della persona offesa Bruni, all'erroneo collegamento fra due episodi distanti nel tempo, all'idoneità intimidatoria delle espressioni proferite e alla supposta desistita volontaria dell'agente; (2) contestazione della sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 3) c.p. e art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso/agevolazione mafiosa), nonché critiche al trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si fosse in presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello tra loro coerenti), sicché la censura sulla valutazione del fatto e della prova era inammissibile per essere ricostruzione di merito; ha richiamato il limite di sindacabilità in Cassazione ex art. 606 c.p.p. Confermata la qualifica di tentata estorsione in concorso e la sussistenza delle aggravanti ex art. 629 (in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3) c.p.) e art. 416-bis.1 c.p., ritenendo conciliabili le due aggravanti anche con riguardo ai concorrenti. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sul punto, anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore Foggetti e della vittima Bruni, e ha confermato la ritenuta recidiva, il diniego delle attenuanti e il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Rilevata la sussistenza dell'aggravante nella declinazione del "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che il richiamo esplicito a precedenti richieste e l'appartenenza del mandante alla cosca giustificassero l'applicazione dell'aggravante; essa può concorrere con l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), quando il metodo mafioso sia utilizzato per rendere la minaccia più intimidatoria.

  • art. 629 c.p.

    Norma richiamata per l'applicazione delle circostanze aggravanti; la Corte ha confermato l'uso di tale richiamo per inasprire la posizione dell'imputato in relazione all'estorsione.

  • art. 628, comma 3, n. 3) c.p.

    Aggravante per la violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di tipo mafioso. La Corte ha ritenuto che tale aggravante si estenda anche ai concorrenti nel reato e non richieda che tutti gli agenti siano membri della cosca.

  • art. 421 c.p.p.

    Richiamata in relazione all'integrazione probatoria disposta dal GUP; la Corte ha valorizzato gli accertamenti svolti ai sensi di questa norma nell'ambito della valutazione di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiama il limite del sindacato in Cassazione: il giudice di legittimità valuta solo i vizi di legge tassativamente indicati e non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della prova, salvo vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà.

  • art. 133 c.p.

    Riferita ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha fissato la pena tenendo conto degli elementi previsti dall'art. 133 e applicando una misura inferiore alla media edittale con le corrette modalità di calcolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese del procedimento: la norma disciplina l'onere del ricorrente condannato in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata come fondamento giuridico per l'obbligo di disporre il versamento alla Cassa delle ammende, anche quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata equitativamente per l'importo di euro 3.000.

  • art. 62-bis c.p.

    Citato tra le norme prese in considerazione dalla difesa in relazione alle aggravanti/qualificazioni; la Corte, pur non soffermandosi nel merito sulla specifica eccezione, ha valutato complessivamente la sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta la prova: è sindacabile solo la motivazione sotto i profili tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; le censure che chiedono una diversa valutazione della credibilità delle prove sono inammissibili.
  • La 'doppia conforme' (coerenza tra decisione di primo grado e appello) rende ancora più difficoltoso il sindacato di legittimità, perché le due sentenze costituiscono un unico corpo decisionale da valutare unitariamente.
  • L'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3) c.p. (violenza/minaccia posta da persona appartenente ad associazione mafiosa) può estendersi anche ai concorrenti del reato che non siano formalmente associati, purché la qualità personale del mandante o di altri soggetti e la dinamica fattuale giustifichino la maggiore pericolosità.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1 c.p.) può concorrere con altre aggravanti quali quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), quando le condotte richiamino la capacità intimidatoria della cosca e il richiamo a precedenti richieste o a episodi del passato accentui il timore nella vittima.
  • L'assenza di prova certa della consegna di denaro non esclude la configurabilità della tentata estorsione: è sufficiente l'idoneità intimidatoria della condotta e il timore indotto nella vittima.
  • La persistenza della partecipazione della vittima a eventi (es. una fiera) dopo minacce non esclude per sé l'intimidazione ricevuta: il giudice di merito valuta il contesto, la storia degli episodi e la qualità intimidatoria degli attori.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva; però, se tali motivazioni risultano dettagliate in sentenza e basate su precedenti penali e sull'assenza di elementi favorevoli, la Cassazione le confermerà.

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