Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24627/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore per ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dall'aprile 2013 anziché dal maggio 2015, invocando la salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 231, della l. n. 228/2012 per i lavoratori collocati in mobilità. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda ritenendo applicabile la disciplina più favorevole anche a chi, durante il periodo di mobilità, avesse maturato i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti dal d.l. n. 201/2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012, sostenendo che la salvaguardia non dovesse estendersi ai lavoratori che, nel periodo di mobilità, avessero già perfezionato i nuovi requisiti pensionistici peggiorativi. Gli eredi del lavoratore hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di specifica indicazione delle statuizioni di diritto censurate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto della censura, ma ha accolto il motivo dell'INPS nel merito. Richiamando un precedente conforme in tema di disciplina analoga, ha affermato che la salvaguardia prevista per i lavoratori in mobilità opera solo a favore di chi, durante la fruizione dell'indennità di mobilità, non abbia maturato anche i requisiti pensionistici introdotti dal d.l. n. 201/2011. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tale principio, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 231, l. n. 228/2012

    La salvaguardia per i lavoratori collocati in mobilità è una deroga contingentata alla disciplina generale dei requisiti pensionistici e si applica solo se i requisiti utili al trattamento pensionistico sono stati perfezionati entro i limiti temporali e senza che, nel frattempo, siano stati maturati anche i nuovi requisiti peggiorativi.

  • art. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012

    La disciplina va interpretata in senso restrittivo, in coerenza con la funzione eccezionale della deroga rispetto al regime ordinario introdotto dalla riforma pensionistica.

  • art. 24, commi 1 e ss., d.l. n. 201/2011

    Costituisce il nuovo regime peggiorativo dei requisiti di accesso alla pensione; la salvaguardia opera solo per evitare che i lavoratori in mobilità restino privi di occupazione, sostegno al reddito e pensione al termine della mobilità.

  • art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011

    "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo"

    La finalità della riforma giustifica l'inasprimento dei requisiti pensionistici e la conseguente interpretazione restrittiva delle norme derogatorie.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 7, commi 1-2, l. n. 223/1991

    Individuano il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità rilevante ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono salvaguardie pensionistiche per lavoratori in mobilità hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente, limitando il beneficio ai soli casi espressamente considerati dal legislatore.
  • Ai fini dell'applicazione della salvaguardia, occorre verificare se, durante il periodo di mobilità, il lavoratore abbia maturato anche i requisiti pensionistici introdotti dalla riforma peggiorativa: in tal caso la deroga non opera.
  • La funzione della salvaguardia è evitare che il lavoratore, cessata la mobilità, resti privo sia di occupazione sia di sostegno al reddito e di pensione; non è invece destinata a estendersi a chi abbia già raggiunto nel frattempo i nuovi requisiti.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere respinta quando, dall'illustrazione del motivo, siano chiaramente individuabili le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.