Cassazione Civile, Ordinanza n. 24627/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore per ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dall'aprile 2013 anziché dal maggio 2015, invocando la salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 231, della l. n. 228/2012 per i lavoratori collocati in mobilità. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda ritenendo applicabile la disciplina più favorevole anche a chi, durante il periodo di mobilità, avesse maturato i più sfavorevoli requisiti pensionistici introdotti dal d.l. n. 201/2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012, sostenendo che la salvaguardia non dovesse estendersi ai lavoratori che, nel periodo di mobilità, avessero già perfezionato i nuovi requisiti pensionistici peggiorativi. Gli eredi del lavoratore hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di specifica indicazione delle statuizioni di diritto censurate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto della censura, ma ha accolto il motivo dell'INPS nel merito. Richiamando un precedente conforme in tema di disciplina analoga, ha affermato che la salvaguardia prevista per i lavoratori in mobilità opera solo a favore di chi, durante la fruizione dell'indennità di mobilità, non abbia maturato anche i requisiti pensionistici introdotti dal d.l. n. 201/2011. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tale principio, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 231, l. n. 228/2012
La salvaguardia per i lavoratori collocati in mobilità è una deroga contingentata alla disciplina generale dei requisiti pensionistici e si applica solo se i requisiti utili al trattamento pensionistico sono stati perfezionati entro i limiti temporali e senza che, nel frattempo, siano stati maturati anche i nuovi requisiti peggiorativi.
art. 1, commi 231 ss., l. n. 228/2012
La disciplina va interpretata in senso restrittivo, in coerenza con la funzione eccezionale della deroga rispetto al regime ordinario introdotto dalla riforma pensionistica.
art. 24, commi 1 e ss., d.l. n. 201/2011
Costituisce il nuovo regime peggiorativo dei requisiti di accesso alla pensione; la salvaguardia opera solo per evitare che i lavoratori in mobilità restino privi di occupazione, sostegno al reddito e pensione al termine della mobilità.
art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011
"garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo"
La finalità della riforma giustifica l'inasprimento dei requisiti pensionistici e la conseguente interpretazione restrittiva delle norme derogatorie.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 7, commi 1-2, l. n. 223/1991
Individuano il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità rilevante ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Massime di principio
- Le norme che prevedono salvaguardie pensionistiche per lavoratori in mobilità hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente, limitando il beneficio ai soli casi espressamente considerati dal legislatore.
- Ai fini dell'applicazione della salvaguardia, occorre verificare se, durante il periodo di mobilità, il lavoratore abbia maturato anche i requisiti pensionistici introdotti dalla riforma peggiorativa: in tal caso la deroga non opera.
- La funzione della salvaguardia è evitare che il lavoratore, cessata la mobilità, resti privo sia di occupazione sia di sostegno al reddito e di pensione; non è invece destinata a estendersi a chi abbia già raggiunto nel frattempo i nuovi requisiti.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere respinta quando, dall'illustrazione del motivo, siano chiaramente individuabili le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee.
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