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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16821/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. In un precedente giudizio era stata affermata la sussistenza dei requisiti contributivi, anagrafici e sanitari e la domanda era stata accolta; l'INPS aveva impugnato solo il capo relativo alla decorrenza, deducendo l'applicabilità della disciplina delle cd. finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010. La Cassazione aveva cassato la precedente decisione solo su tale specifica censura. Nel giudizio di rinvio, però, la Corte d'appello ha rigettato integralmente la domanda. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'assicurato ha censurato questa scelta, sostenendo che sul requisito sanitario e sugli altri presupposti della prestazione si fosse ormai formato giudicato e che, pertanto, il giudizio di rinvio dovesse limitarsi alla sola individuazione della corretta decorrenza della pensione, non potendo essere riesaminata l'intera domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, in presenza di cassazione limitata al solo capo relativo alla decorrenza, il giudice del rinvio è vincolato dal giudicato formatosi sulle statuizioni non impugnate o non travolte dalla cassazione, incluse quelle sulla sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari. Poiché il thema decidendum del rinvio era quindi circoscritto alla sola decorrenza della prestazione, la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato integralmente la domanda è stata cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato a tale profilo e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la cassazione interviene solo su uno specifico capo della sentenza, il giudice di rinvio è vincolato dal giudicato formatosi sulle statuizioni non impugnate o non travolte dalla decisione rescindente.
  • Il giudizio di rinvio deve restare circoscritto al solo thema decidendum residuo; non è consentito rimettere in discussione capi coperti da giudicato interno o progressivo.
  • Se la sentenza di merito ha definitivamente accertato i requisiti costitutivi del diritto e la cassazione riguarda soltanto la decorrenza della prestazione, il nuovo esame può avere ad oggetto esclusivamente il dies a quo, non l'an debeatur complessivo.
  • Il rigetto integrale della domanda in sede di rinvio è erroneo se contrasta con il perimetro oggettivo della cassazione e con il giudicato formatosi sui capi non più controversi.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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