Cassazione Civile, Ordinanza n. 16821/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. In un precedente giudizio era stata affermata la sussistenza dei requisiti contributivi, anagrafici e sanitari e la domanda era stata accolta; l'INPS aveva impugnato solo il capo relativo alla decorrenza, deducendo l'applicabilità della disciplina delle cd. finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010. La Cassazione aveva cassato la precedente decisione solo su tale specifica censura. Nel giudizio di rinvio, però, la Corte d'appello ha rigettato integralmente la domanda. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'assicurato ha censurato questa scelta, sostenendo che sul requisito sanitario e sugli altri presupposti della prestazione si fosse ormai formato giudicato e che, pertanto, il giudizio di rinvio dovesse limitarsi alla sola individuazione della corretta decorrenza della pensione, non potendo essere riesaminata l'intera domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, in presenza di cassazione limitata al solo capo relativo alla decorrenza, il giudice del rinvio è vincolato dal giudicato formatosi sulle statuizioni non impugnate o non travolte dalla cassazione, incluse quelle sulla sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari. Poiché il thema decidendum del rinvio era quindi circoscritto alla sola decorrenza della prestazione, la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato integralmente la domanda è stata cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato a tale profilo e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
pensione di vecchiaia anticipata
Individua la prestazione previdenziale richiesta e il relativo presupposto normativo oggetto della domanda.
art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
cosiddette finestre mobili
È la disciplina invocata dall'INPS per sostenere lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
termine di giorni sessanta
Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
È il vizio dedotto nel precedente ricorso per cassazione dell'INPS, limitato alla sola questione della decorrenza.
Massime di principio
- Quando la cassazione interviene solo su uno specifico capo della sentenza, il giudice di rinvio è vincolato dal giudicato formatosi sulle statuizioni non impugnate o non travolte dalla decisione rescindente.
- Il giudizio di rinvio deve restare circoscritto al solo thema decidendum residuo; non è consentito rimettere in discussione capi coperti da giudicato interno o progressivo.
- Se la sentenza di merito ha definitivamente accertato i requisiti costitutivi del diritto e la cassazione riguarda soltanto la decorrenza della prestazione, il nuovo esame può avere ad oggetto esclusivamente il dies a quo, non l'an debeatur complessivo.
- Il rigetto integrale della domanda in sede di rinvio è erroneo se contrasta con il perimetro oggettivo della cassazione e con il giudicato formatosi sui capi non più controversi.
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