Cassazione Civile, Ordinanza n. 14779/2025 del 02/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia trae origine da due cartelle di pagamento notificate a una persona fisica e alla società della quale era legale rappresentante, per un importo complessivo di euro 81.383 relativo a sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli opponenti avevano contestato la pretesa e, in appello, avevano dedotto vari vizi: violazione del beneficio di escussione preventiva, genericità del disconoscimento documentale, inammissibilità di alcuni motivi di appello, nullità delle notifiche, impossibilità di procedere all'esecuzione per notifica di un titolo sospeso e difetto di motivazione. In cassazione hanno proposto sei motivi, lamentando in particolare la mancata applicazione dell'art. 2304 c.c. e la mancata considerazione di vizi formali e processuali delle cartelle e degli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché il beneficio di escussione preventiva di cui all'art. 2304 c.c. non si applica alle sanzioni amministrative, che sono regolate dalla legge n. 689 del 1981 e dai principi di personalità della responsabilità dell'autore dell'illecito, obbligo principale dell'autore e responsabilità solidale della persona giuridica con l'autore della violazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello, fondata sul difetto di interesse ad agire: le doglianze riguardavano infatti solo vizi formali e non investivano il merito della pretesa creditoria, sicché non erano idonee a conseguire un'utilità concreta per le ricorrenti. La Corte ha inoltre rilevato che, quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, è necessario censurarle tutte; in difetto, il ricorso non può condurre alla cassazione. Non sono state liquidate spese per mancato controricorso e resta il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il beneficio di escussione preventiva previsto per i creditori sociali non si applica alle sanzioni amministrative, che seguono una disciplina speciale.
Le sanzioni amministrative sono soggette alla disciplina della legge 689/1981, con responsabilità personale dell'autore dell'illecito e solidarietà della persona giuridica.
È richiamato quale fondamento del principio di personalità della responsabilità per l'illecito amministrativo.
È richiamato quale fondamento della responsabilità solidale della persona giuridica con l'autore della violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il beneficio di escussione preventiva previsto per i debiti sociali non è applicabile, in via analogica, alle obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni amministrative, che restano disciplinate dalla normativa speciale.
- Nelle impugnazioni per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata contestazione anche di una sola rende improduttiva di effetti l'eventuale fondatezza delle altre censure.
- Le doglianze limitate a vizi formali sono inidonee, da sole, a fondare l'interesse all'impugnazione se non sono capaci di incidere sul merito della pretesa creditoria o di apportare un'utilità concreta alla parte che impugna.
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