Sentenza del 18/02/2019 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Successioni e donazioni - Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione - Curatore eredità giacente - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussiste - Responsabilità personale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il curatore dell'eredità giacente fosse obbligato al pagamento dell'imposta ipocatastale non versata, in quanto soggetto indicato tra gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e coobbligato ai sensi degli articoli 28, comma 2, e 36 del D.Lgs. 346/1990. Il curatore contestava invece di essere personalmente debitore dell'imposta, evidenziando che amministra i beni ereditari nell'interesse dell'eredità e dei futuri aventi diritto e che non può essere costretto a pagare con risorse proprie.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di liquidazione nei confronti del curatore. Il curatore è tenuto, quale rappresentante ex lege dell'eredità giacente, a provvedere al pagamento dell'imposta in nome e per conto del soggetto che eventualmente accetterà l'eredità, utilizzando le disponibilità ereditarie o liquidando beni previa autorizzazione del giudice della successione. Tuttavia, non è personalmente e direttamente responsabile del pagamento e non deve anticipare l'imposta con mezzi propri. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articolo 28, comma 2, D.Lgs. 346/1990
La norma individua i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione e, secondo il richiamo operato dall'articolo 36, consente di ritenere il curatore obbligato a curare gli adempimenti fiscali dell'eredità giacente. Tale obbligo dichiarativo e operativo non comporta però una responsabilità patrimoniale personale del curatore.
Il richiamo all'articolo 28, comma 2, fonda l'obbligo del curatore di provvedere al versamento dell'imposta, ma il pagamento deve avvenire in nome e per conto dell'eredità e nei limiti delle attività ereditarie disponibili.
Disciplina l'eredità giacente e consente la nomina del curatore quando i chiamati non hanno accettato l'eredità e nessuno si trova nel possesso dei beni, allo scopo di conservarli e amministrarli.
Prevede la cessazione della curatela quando interviene l'accettazione dell'eredità da parte di un erede.
Rileva per la devoluzione dell'eredità allo Stato in assenza di eredi, con conseguente cessazione della gestione dell'eredità giacente.
Massime di principio
- Il curatore dell'eredità giacente può essere tenuto a presentare dichiarazioni fiscali e a pagare imposte riferibili all'eredità, ma agisce come rappresentante dell'eredità e non come debitore personale.
- L'obbligo di pagamento del curatore è normalmente eseguibile soltanto nei limiti delle attività ereditarie liquide o previamente liquidate secondo le autorizzazioni del giudice competente.
- La qualifica di soggetto obbligato alla dichiarazione o di coobbligato formale non implica automaticamente responsabilità patrimoniale con beni propri.
- L'Amministrazione finanziaria può rivolgersi al curatore per gli adempimenti fiscali, ma non può pretendere che egli anticipi imposte, interessi o sanzioni con risorse personali quando mancano disponibilità nell'asse ereditario.
- Gli atti di amministrazione eccedenti l'ordinaria gestione, compresa la vendita di beni per reperire liquidità, richiedono l'autorizzazione del giudice della successione.
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