Cassazione Penale, Sentenza n. 43571/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Padova per reati connessi ad associazione per delinquere e frodi fiscali (artt. 416, 648-ter.1 c.p. e artt. 5 e 8 d.lgs. n.74/2000). Il motivo principale era la mancata attualità del pericolo di reiterazione dei reati: si contestava che la società Rapid 24 s.r.l. non fosse più in attività (visure camerali, interruzione delle fatturazioni, dismissione dell'impresa), che le intercettazioni e le conversazioni non dimostrassero la costituzione di nuove entità illecite ma richieste di pareri o progetti leciti, che gli indagati avessero cessato l'attività illecita già nel luglio 2022, che uno degli indagati (Mattia) avesse trovato lavoro lecito e collaborasse con l'autorità, e che quindi non sussistessero le esigenze cautelari di reiterazione, inquinamento probatorio o fuga; si deduceva inoltre l'illegittima condanna alle spese della fase di riesame per Borgato Frangois in conseguenza dell'accoglimento parziale di alcune censure
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una ricostruzione logica e coerente dei dati istruttori, idonea a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione: ruolo apicale dei ricorrenti nell'associazione per delinquere articolata (ventina di società, prestanome, reclutamento, attività sovranazionali), fatture e operazioni nel 2022, conversazioni e incontri finalizzati all'organizzazione di ulteriori attività illecite, tentativi di cessione di attività e beni a prestanome per coprire ilittuosi, numerosi conti esteri e precedenti penali (per Mattia) nonché procedimento per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. La Corte ha altresì rilevato elementi di occultamento di materiale probatorio (cellulari nascosti) smentendo la presunta collaborazione di Mattia. Ha confermato che l'accoglimento parziale di alcune argomentazioni in sede di riesame non esclude la soccombenza e la condanna alle spese quando il dispositivo sia di rigetto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili, condannati alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Riferimento al delitto di associazione per delinquere; la sentenza considera il ruolo degli indagati come apicale all'interno dell'associazione, elemento usato per valutare il pericolo di reiterazione
Codice penale - art. 648-ter.1
Riferimento al reato di riciclaggio o impiego di denaro provento di reato; la Corte ritiene le operazioni societarie e i passaggi patrimoniali coerenti con attività illecite
Decreto legislativo n. 74/2000 - artt. 5 e 8
artt. 5 e 8 d.lgs. n.74/2000
Norme sui reati fiscali utilizzate per contestare frodi/caroselli e violazioni tributarie; la Corte si basa sulle risultanze (fatture, operazioni) per sancire la sussistenza delle contestazioni
Codice di procedura penale - art. 274
art. 274, comma 1, lettere a) e b) c.p.p.
Prevede le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga). La Corte ritiene adeguatamente motivate dal Tribunale le esigenze di reiterazione, mentre alcune altre esigenze erano state escluse in sede di riesame
Codice di procedura penale - art. 292
Norma procedurale richiamata nella censura; la Corte valuta che le doglianze difensive non abbiano efficacemente messo in discussione la motivazione del giudice del riesame
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti a €3.000,00
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 6745/2018)
Sez. 3, n. 6745 del 10/01/2018 (Rv. 272581)
Principio per cui la condanna alle spese nel riesame non si esclude per mera accoglienza parziale di argomentazioni se il dispositivo è di rigetto; applicato per negare l'esenzione dalle spese nonostante alcune esigenze cautelari escluse dal Tribunale del riesame
Corte costituzionale - sentenza n. 186/2000
sentenza Corte cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ha ritenuto non sussistenti elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano agito con colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Per la custodia cautelare la valutazione del pericolo di reiterazione si fonda su un giudizio globale e logico delle risultanze istruttorie (attività societarie, fatture, intercettazioni, conti esteri, precedenti e occultamento di prove); il giudice del riesame ha ampia discrezionalità in tale valutazione e la Cassazione non sostituisce la propria ricostruzione a quella del giudice salvo vizi logico-giuridici evidenti
- La cessazione formale di attività (es. mancate fatturazioni) o la dichiarazione di dismissione non è in sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se persistono indizi di progetti o condotte dirette a eludere le indagini (es. cessione a prestanome, occultamento di beni o telefoni)
- Conversazioni che appaiono, a prima vista, tecniche o di carattere consulenziale possono assumere rilievo cautelare se inserite in un quadro fattuale che indica finalità illecite; la valutazione del contenuto delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito
- La semplice affermazione di collaborazione o di reperimento di lavoro lecito non esclude la misura cautelare se sussistono elementi concreti di pericolo (precedenti, conti esteri, prove occultate); la collaborazione deve risultare effettiva e documentata
- In sede di impugnazione del riesame, l'accoglimento parziale di censure non evita la condanna alle spese se il dispositivo complessivo è di rigetto: la soccombenza deve essere valutata sul dispositivo e non solo sulla motivazione
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando esso propone una ricostruzione alternativa ai dati istruttori senza confutare compiutamente e logicamente la motivazione del giudice del riesame; le censure devono essere organiche e non frammentarie per incidere sull'ammissibilità
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