Cassazione Civile, Ordinanza n. 35846/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La parte ricorrente aveva domandato l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio presupposto definito dalla Corte d'appello di Perugia. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'indennizzo, liquidandolo in euro 1.042,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ma per applicare il limite quantitativo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 aveva considerato come valore della controversia soltanto la sorte capitale riconosciuta nel giudizio presupposto, senza sommare gli interessi legali liquidati nel provvedimento conclusivo. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che, ai fini del limite di indennizzo, il valore della causa presupposta dovesse essere determinato includendo anche gli interessi riconosciuti nella decisione definitoria, e non soltanto il capitale, mentre non dovevano essere computate le spese legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per determinare il limite quantitativo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della controversia presupposta va calcolato includendo anche gli interessi liquidati nella decisione che ha definito quel giudizio, perché accessori al credito principale, mentre restano escluse le spese legali. Poiché il decreto impugnato non aveva computato tali interessi nel valore della causa presupposta, la Corte ha cassato il decreto della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 2-bis come base normativa dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
il limite quantitativo dell'indennizzo va determinato sul valore della vicenda del giudizio presupposto, comprensivo anche degli interessi liquidati nella decisione definitoria, ma non delle spese legali
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, il valore della controversia presupposta ai fini del tetto legale dell'indennizzo deve essere determinato considerando non solo la sorte capitale riconosciuta nel giudizio definito, ma anche gli interessi legali liquidati nella stessa decisione, poiché il credito per interessi è accessorio al credito principale.
- Le spese legali sostenute nel giudizio presupposto, pur essendo sostenute dalla parte e funzionali all'esercizio dell'azione, non entrano nell'oggetto della causa e non rilevano ai fini della determinazione del valore della controversia per l'applicazione del limite ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001.
- In tema di equa riparazione, la valutazione del valore economico della vicenda presupposta deve essere coerente con la reale portata del credito oggetto del giudizio, perché da essa dipende la misura dell'indennizzo riconoscibile per la durata irragionevole del processo.
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