Cassazione Civile, Ordinanza n. 18417/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero dei contributi dovuti per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per asserita estraneità alla giurisdizione tributaria e attrazione della causa alla giurisdizione amministrativa; la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, per effetto della conferma della decisione di primo grado che, a fronte di una motivazione sul difetto di giurisdizione, aveva pronunciato l'inammissibilità; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi a tale contrasto e all'ammissibilità del ricorso originario contro la cartella emessa dall'agente della riscossione; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 10, comma 7-ter, l. 287/1990, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria e non a quella amministrativa. L'Autorità ha chiesto il rigetto del ricorso; l'agente della riscossione non si è costituito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo. Ha affermato che i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno natura tributaria, perché si tratta di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, coattive, prive di sinallagma, destinate a finanziare una pubblica spesa e commisurate al fatturato quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che le controversie sulla riscossione di tali contributi rientrano nella giurisdizione tributaria, piena ed esclusiva, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992. La Corte ha quindi accolto il terzo motivo, dichiarato assorbiti il primo e il secondo, cassato la sentenza impugnata, dichiarato la giurisdizione tributaria e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
come modificato dall'art. 12 della L. n. 448 del 2001
attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, comprendendo anche la legittimità degli atti del procedimento di riscossione
art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. n. 287/1990
i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno natura tributaria, in quanto prestazioni patrimoniali imposte e non corrispettivi di un rapporto sinallagmatico
la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione quando sulla stessa le Sezioni Unite si siano già pronunciate
art. 111 Cost.
richiamato in funzione del principio di ragionevole durata del processo, che giustifica la decisione della questione già definita dalle Sezioni Unite
in caso di erronea negazione della giurisdizione, la causa va rinviata al giudice di primo grado cui il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti
Massime di principio
- I contributi imposti dalla legge per il finanziamento di autorità indipendenti possono assumere natura tributaria quando sono prestazioni coattive, prive di sinallagma e commisurate a un indice di capacità contributiva.
- Le controversie sulla riscossione di contributi aventi natura tributaria rientrano nella giurisdizione tributaria, che è piena ed esclusiva e comprende non solo l'atto impositivo ma anche gli atti del procedimento esecutivo o di riscossione.
- Quando le Sezioni Unite si sono già espresse in modo risolutivo sulla questione di giurisdizione, la sezione semplice può decidere senza nuova rimessione, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
- Se il giudice d'appello conferma una decisione che ha erroneamente negato la giurisdizione del giudice adito, la cassazione con rinvio va disposta al giudice di primo grado, affinché la causa prosegua davanti al giudice munito di giurisdizione.
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