Cassazione Penale, Ordinanza n. 16854/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del GIP del Tribunale. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato il diniego del beneficio in sede di determinazione della pena. La Corte rileva tuttavia che la motivazione di appello era coerente e sufficiente, avendo valorizzato l'elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, anche specifici, e la mancanza di elementi positivi di valutazione. Le censure erano quindi dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione e risultavano comunque manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Costituisce il titolo del reato oggetto della sentenza di merito, confermata in appello.
circostanze attenuanti generiche
Il loro diniego può essere legittimamente fondato su precedenti penali, anche specifici, e sulla mancanza di elementi positivi di valutazione, se la motivazione del giudice di merito è adeguata e coerente.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione logica e coerente, di elementi ostativi quali la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e l'assenza di fattori positivi di segno contrario.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale fattuale o della discrezionalità esercitata dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, se la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità o violazioni di legge.
- La doglianza che miri soltanto a contrapporre una diversa lettura della vicenda processuale è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione adeguata sul punto contestato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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