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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17894/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Astore ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di restituzione pro quota (50%) delle somme giacenti su conti correnti, deposito titoli e libretti cointestati con il marito indagato Cursano. Ha dedotto la violazione di legge (art. 325 c.p.p.) per mancanza di condizioni legittimanti il sequestro per equivalente nei confronti di una terza non indagata, richiamando la presunzione civilistica che metà dei saldi appartenga alla contitolare e sostenendo che i fondi provenivano dalle sue retribuzioni. In secondo luogo ha dedotto la mancata applicazione dei limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in Cassazione sia consentito impugnare solo violazioni di legge (art. 322-bis e 325 c.p.p.) e non i vizi di motivazione o il travisamento della prova (che sarebbero materia di art. 606 c.p.p.). Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha confermato che il sequestro preventivo per equivalente può colpire somme presenti su conti cointestati se le somme sono nella disponibilità dell'indagato e se vi sono elementi indiziari di riferibilità all'indagato; le presunzioni o vincoli civilistici (art. 1289 e 1834 c.c.) non ostano all'adozione della misura cautelare. Sul punto probatorio la Corte ha ritenuto che vi fossero elementi in atti che, a livello indiziario, collegavano le somme a Cursano. Quanto ai limiti di impignorabilità ex art. 545 c.p.c., la Corte ha osservato che tali limiti operano solo rispetto all'effettivo titolare delle somme: se il terzo dimostra la piena titolarità avrà diritto alla restituzione; se la titolarità è solo apparente, i limiti non ostano al sequestro. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari reali; in combinato disposto con l'art. 325 c.p.p. la cassazione è ammessa solo per violazione di legge

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Indica i soli profili di 'violazione di legge' che legittimano il ricorso in Cassazione (omissione assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente); i vizi di motivazione o il travisamento della prova non sono deducibili con questo rimedio

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca per equivalente)

    La confisca per equivalente può avere ad oggetto beni nella disponibilità dell'indagato; il sequestro preventivo finale mira a conservare tali beni anche se formalmente intestati a terzi, ove vi siano indizi di riferibilità all'indagato

  • art. 1289 cod. civ.

    Presunzione civilistica in tema di obbligazioni solidali; la Corte rileva che tali presunzioni non impediscono l'adozione del sequestro preventivo per equivalente

  • art. 1834 cod. civ.

    Regola il rapporto banca-depositante; anche questi vincoli civilistici non ostano al sequestro preventivo quando il bene è nella disponibilità dell'indagato

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che individua i vizi della motivazione come motivo di impugnazione; la Corte sottolinea che tali censure non sono devolute al rimedio di cui agli artt. 322-bis/325 c.p.p.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    I limiti di impignorabilità si applicano anche alla confisca per equivalente, ma operano in relazione all'effettivo titolare delle somme: tutelano l'indagato in quanto proprietario effettivo, o il terzo che provi la piena titolarità, mentre non ostano se la titolarità del terzo è solo apparente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa ai fini dell'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende; pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha ritenuto opportuno un versamento equitativo ma non la sanzione massima

Massime di principio

  • Le somme presenti su conti cointestati possono essere sottoposte a sequestro preventivo per equivalente se risultano nella disponibilità dell'indagato e vi sono elementi indiziari di riferibilità al medesimo; la sola intestazione cointestata non garantisce automaticamente la restituzione pro quota al terzo non indagato.
  • Le presunzioni e i vincoli civilistici (es. presunzione della metà per il cointestatario, rapporti banca-depositante) non bloccano l'adozione della misura cautelare: possono essere decisivi solo in sede di accertamento sostanziale per dimostrare la piena titolarità del terzo.
  • Per ottenere la restituzione integrale di somme sequestrate il terzo deve fornire la prova dell'effettiva ed esclusiva proprietà delle somme; in mancanza, il sequestro può essere mantenuto a livello indiziario.
  • In Cassazione, contro ordinanze che confermano misure cautelari reali, è ammessa esclusivamente la censura per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); i vizi di merito o di motivazione (travisamento della prova, valutazione degli atti) sono materie da qualificare secondo i rimedi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Questioni non sollevate in sede di appello cautelare (devoluzione) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione.
  • I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. proteggono l'effettivo titolare delle somme; se la titolarità è accertata a favore del terzo, avrà diritto alla restituzione, ma tali limiti non ostano al sequestro se la titolarità del terzo è solo apparente.

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