Sentenza n. 1536/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dai contributi comunitari e di iscrizione nel registro debitori, adottato a seguito di informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva ricevuto contributi comunitari per le campagne agricole 2018, 2019 e 2020. Dopo l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva, l’impresa era stata ammessa al controllo giudiziario, successivamente concluso positivamente, e aveva ricevuto anche una misura di prevenzione collaborativa. ARCEA, previo preavviso e valutazione delle osservazioni dell’interessata, aveva disposto la decadenza dai contributi e l’iscrizione delle somme nel registro debitori, ritenendo che l’interdittiva avesse privato l’impresa, sin dalla sua emissione, della capacità di instaurare rapporti con la pubblica amministrazione e che il controllo giudiziario producesse effetti soltanto per il futuro. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 34-bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la sospensione degli effetti dell’interdittiva operasse anche rispetto alla situazione controversa e che, dopo l’ammissione al controllo giudiziario, gli effetti interdittivi non potessero essere fatti valere nelle more dell’aggiornamento prefettizio. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà della decadenza, adottata durante la misura di self-cleaning e riferita ad annualità concluse e anteriori all’interdittiva. Con il terzo motivo ha dedotto il contrasto con il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 3/2018, secondo cui la revoca dei contributi non può incidere su rapporti già esauriti o che avrebbero dovuto esserlo al momento della revoca. ARCEA ha sostenuto che l’interdittiva costituisse condizione risolutiva della concessione dei terreni e dei contributi e che il controllo giudiziario non avesse efficacia retroattiva né impedisse il recupero delle somme già erogate.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato, assorbendo gli ulteriori motivi. Il giudice ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui non prevedeva il protrarsi della sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, in caso di conclusione positiva del controllo giudiziario, fino alla definizione del procedimento prefettizio di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del codice antimafia. Poiché ARCEA aveva adottato la decadenza dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario, ma prima dell’aggiornamento prefettizio, il provvedimento risultava viziato per violazione dell’art. 34-bis, comma 7. Il TAR ha inoltre escluso che l’interdittiva potesse essere qualificata come condizione risolutiva della concessione dei terreni o dell’erogazione dei contributi in assenza di un’espressa previsione nel titolo o nella legge: la cessazione di un rapporto prevista dalla legge al verificarsi di un evento non configura automaticamente una condizione risolutiva con effetti immediati e retroattivi. Tale interpretazione sarebbe comunque incompatibile con la finalità riabilitativa del controllo giudiziario, perché stabilizzerebbe gli effetti dell’interdittiva proprio nella fase successiva alla conclusione positiva della misura e anteriore all’aggiornamento prefettizio. Resta salva la possibilità per ARCEA di procedere a una nuova valutazione alla luce dell’aggiornamento della misura interdittiva. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 34-bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 159/2011
La sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025, la sospensione degli effetti dell’interdittiva continua, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, fino alla definizione dell’aggiornamento prefettizio; durante tale periodo l’amministrazione non può fondare la decadenza dai benefici sugli effetti dell’interdittiva.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Individua il procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, la cui definizione costituisce il termine finale della sospensione degli effetti dell’interdittiva dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario.
art. 94-bis, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato per la misura di prevenzione collaborativa adottata nei confronti dell’impresa; non costituisce il fondamento diretto dell’annullamento.
sentenza Corte costituzionale n. 109/2025
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non assicurava la prosecuzione della sospensione degli effetti interdittivi fino all’aggiornamento prefettizio dopo la conclusione positiva del controllo giudiziario.
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario.
La Corte costituzionale lo ha richiamato quale espressione dell’effetto salvifico dell’ammissione al controllo giudiziario nelle procedure di evidenza pubblica; il TAR lo menziona nel quadro della ratio riabilitativa della misura.
art. 83, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011
Invocato dall’amministrazione per sostenere la sottoposizione della concessione dei terreni e dei contributi alla condizione risolutiva derivante dall’interdittiva; tale tesi è stata respinta dal TAR in assenza di un’espressa configurazione della condizione.
Massime di principio
- Quando il controllo giudiziario si conclude positivamente, la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia interdittiva prosegue fino alla definizione del procedimento prefettizio di aggiornamento; nel periodo intermedio l’amministrazione non può adottare provvedimenti sfavorevoli fondati sugli effetti dell’interdittiva come se questi fossero nuovamente operativi.
- L’amministrazione non può qualificare un evento previsto dalla legge come condizione risolutiva di un rapporto amministrativo se tale qualificazione non risulta espressamente dal titolo o dalla legge; la mera previsione della cessazione del rapporto al verificarsi dell’evento non implica automaticamente effetti immediati e retroattivi propri della condizione risolutiva.
- L’interpretazione degli effetti dell’interdittiva deve essere coordinata con la finalità riabilitativa del controllo giudiziario: non è legittimo stabilizzare gli effetti pregiudizievoli dell’interdittiva durante il periodo successivo alla conclusione positiva del controllo e anteriore all’aggiornamento prefettizio.
- Dopo l’annullamento di un provvedimento di decadenza fondato sull’interdittiva, l’amministrazione conserva la possibilità di procedere a una nuova valutazione, purché tenga conto dell’aggiornamento della misura interdittiva e del quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
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