Cassazione Penale, Ordinanza n. 27493/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado una donna, quale richiedente il reddito di cittadinanza, era stata prosciolta dal G.U.P. di Perugia in relazione a una contestazione formulata ai sensi degli artt. 81 c.p., 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 e 640-bis c.p., per avere reso plurime dichiarazioni false e omesso di indicare la titolarità di un conto gioco con vincite mensili di importo rilevante, così ottenendo l'erogazione del beneficio per euro 10.944,36. Il giudice aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione del proscioglimento fosse manifestamente illogica e contraddittoria: non sarebbe logico qualificare come condotta occasionale e non reiterata una serie di tre domande e cinque dichiarazioni sostitutive, per un totale di otto dichiarazioni mendaci; inoltre, il profitto di oltre 10.000 euro non poteva dirsi minimo, essendo pari all'intera somma erogata. La difesa ha eccepito che il rimedio corretto fosse l'appello e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della motivazione sulla tenuità e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. anche al reato continuato.
La decisione
La Corte ha qualificato l'atto come ricorso immediato per cassazione avverso una sentenza appellabile e ha ritenuto che, poiché il ricorso deduceva un vizio di motivazione, non fosse ammissibile il ricorso per saltum. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per l'ulteriore corso. La decisione non entra nel merito del proscioglimento, ma risolve solo la questione del mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione continuata delle plurime condotte dichiarative
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019
fattispecie ritenuta applicabile alle false dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza, punita con pena detentiva tale da escludere la citazione diretta a giudizio
art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019
menzionato come ipotesi meno grave, relativa alle omesse comunicazioni di variazioni reddituali o patrimoniali
contestato originariamente, poi richiamato come fattispecie iniziale della imputazione
causa di non punibilità ritenuta dal G.U.P. per particolare tenuità del fatto
la preclusione all'appello del pubblico ministero contro il proscioglimento all'esito del giudizio abbreviato è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
la Corte osserva che la preclusione all'appello del pubblico ministero non opera nel caso in esame perché il reato non rientra tra quelli a citazione diretta a giudizio
utilizzato come parametro per escludere che il reato contestato rientrasse tra i casi di citazione diretta a giudizio
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per affermare che la deduzione del vizio di motivazione impedisce il ricorso per saltum
norma applicata per convertire il ricorso per cassazione in appello
sentenza Corte cost. n. 320 del 20 luglio 2007
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione all'appello del pubblico ministero di cui all'art. 443, comma 1, c.p.p.
Sez. Un., sent. n. 18891 del 2022
richiamata dalla difesa a sostegno dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019
richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione con motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. va convertito in appello
Sez. 3, n. 48978 dell'08/10/2014
richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum
Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008
richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum
Sez. 6, n. 26419 del 3/07/2012
richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007
richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum
Sez. 2, sent. n. 20143 del 23/04/2025
richiamata dalla Corte come precedente sulla preclusione dell'appello del pubblico ministero nei casi di citazione diretta a giudizio
Sez. 6, sent. n. 11356 del 2026
richiamata come precedente conforme sulla preclusione dell'appello del pubblico ministero nei casi di citazione diretta a giudizio
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado è appellabile, un ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero non è il rimedio corretto se l'atto deduce un vizio di motivazione; in tal caso il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La deduzione, anche in un solo motivo, del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. impedisce il ricorso per saltum e impone la conversione dell'impugnazione nel mezzo ordinario esperibile.
- La preclusione all'appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se il reato contestato non rientra tra quelli a citazione diretta a giudizio, l'appello del pubblico ministero è ammissibile.
- Nel valutare l'ammissibilità del rimedio impugnatorio, occorre verificare non solo la qualificazione formale dell'atto, ma anche la natura del reato contestato e il relativo regime di impugnazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata oggetto della decisione di merito, ma la Corte di cassazione, nel caso esaminato, non si è pronunciata sulla correttezza di tale valutazione, limitandosi a risolvere la questione processuale del mezzo di impugnazione.
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