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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27493/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

In primo grado una donna, quale richiedente il reddito di cittadinanza, era stata prosciolta dal G.U.P. di Perugia in relazione a una contestazione formulata ai sensi degli artt. 81 c.p., 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 e 640-bis c.p., per avere reso plurime dichiarazioni false e omesso di indicare la titolarità di un conto gioco con vincite mensili di importo rilevante, così ottenendo l'erogazione del beneficio per euro 10.944,36. Il giudice aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione del proscioglimento fosse manifestamente illogica e contraddittoria: non sarebbe logico qualificare come condotta occasionale e non reiterata una serie di tre domande e cinque dichiarazioni sostitutive, per un totale di otto dichiarazioni mendaci; inoltre, il profitto di oltre 10.000 euro non poteva dirsi minimo, essendo pari all'intera somma erogata. La difesa ha eccepito che il rimedio corretto fosse l'appello e, in ogni caso, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della motivazione sulla tenuità e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. anche al reato continuato.

La decisione

La Corte ha qualificato l'atto come ricorso immediato per cassazione avverso una sentenza appellabile e ha ritenuto che, poiché il ricorso deduceva un vizio di motivazione, non fosse ammissibile il ricorso per saltum. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per l'ulteriore corso. La decisione non entra nel merito del proscioglimento, ma risolve solo la questione del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della contestazione continuata delle plurime condotte dichiarative

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019

    fattispecie ritenuta applicabile alle false dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza, punita con pena detentiva tale da escludere la citazione diretta a giudizio

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019

    menzionato come ipotesi meno grave, relativa alle omesse comunicazioni di variazioni reddituali o patrimoniali

  • art. 640-bis c.p.

    contestato originariamente, poi richiamato come fattispecie iniziale della imputazione

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità ritenuta dal G.U.P. per particolare tenuità del fatto

  • art. 443, comma 1, c.p.p.

    la preclusione all'appello del pubblico ministero contro il proscioglimento all'esito del giudizio abbreviato è stata dichiarata costituzionalmente illegittima

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    la Corte osserva che la preclusione all'appello del pubblico ministero non opera nel caso in esame perché il reato non rientra tra quelli a citazione diretta a giudizio

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    utilizzato come parametro per escludere che il reato contestato rientrasse tra i casi di citazione diretta a giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per affermare che la deduzione del vizio di motivazione impedisce il ricorso per saltum

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    norma applicata per convertire il ricorso per cassazione in appello

  • sentenza Corte cost. n. 320 del 20 luglio 2007

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della preclusione all'appello del pubblico ministero di cui all'art. 443, comma 1, c.p.p.

  • Sez. Un., sent. n. 18891 del 2022

    richiamata dalla difesa a sostegno dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato continuato

  • Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019

    richiamata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione con motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. va convertito in appello

  • Sez. 3, n. 48978 dell'08/10/2014

    richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum

  • Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008

    richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum

  • Sez. 6, n. 26419 del 3/07/2012

    richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum

  • Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007

    richiamata in conformità al principio sulla conversione del ricorso per saltum

  • Sez. 2, sent. n. 20143 del 23/04/2025

    richiamata dalla Corte come precedente sulla preclusione dell'appello del pubblico ministero nei casi di citazione diretta a giudizio

  • Sez. 6, sent. n. 11356 del 2026

    richiamata come precedente conforme sulla preclusione dell'appello del pubblico ministero nei casi di citazione diretta a giudizio

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado è appellabile, un ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero non è il rimedio corretto se l'atto deduce un vizio di motivazione; in tal caso il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
  • La deduzione, anche in un solo motivo, del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. impedisce il ricorso per saltum e impone la conversione dell'impugnazione nel mezzo ordinario esperibile.
  • La preclusione all'appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge; se il reato contestato non rientra tra quelli a citazione diretta a giudizio, l'appello del pubblico ministero è ammissibile.
  • Nel valutare l'ammissibilità del rimedio impugnatorio, occorre verificare non solo la qualificazione formale dell'atto, ma anche la natura del reato contestato e il relativo regime di impugnazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata oggetto della decisione di merito, ma la Corte di cassazione, nel caso esaminato, non si è pronunciata sulla correttezza di tale valutazione, limitandosi a risolvere la questione processuale del mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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