Cassazione Penale, Ordinanza n. 27523/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile trattandosi di impugnazione proposta per motivi diversi da quelli tassativamente previsti per la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità, deducendo un vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Assumendo la compatibilità dei fatti con la detenzione per uso personale, ha sostanzialmente chiesto il controllo di legittimità sulla qualificazione del fatto e sulla possibilità di pronunciare assoluzione/non punibilità nonostante il patteggiamento. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso è proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. non è tra i motivi deducibili.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione richiamata come norma incriminatrice oggetto della sentenza di applicazione della pena; dal testo emerge solo che si tratta di detenzione di stupefacenti di lieve entità.
Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; motivi diversi sono inammissibili.
La Corte richiama il principio secondo cui la violazione di tale norma non è deducibile nei limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento, secondo il precedente citato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non esente da colpa, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni censura estranea a tale catalogo è inammissibile.
- Non è deducibile, in sede di ricorso contro il patteggiamento, una richiesta volta a ottenere l'assoluzione o l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. se il vizio lamentato non rientra tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione de plano è consentita nei casi in cui l'inammissibilità dell'impugnazione risulti immediata e il ricorso sia manifestamente fuori dai motivi consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27493/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27510/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27533/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27538/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27545/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27546/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →