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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27510/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La questione trae origine dal rigetto, da parte del G.i.p., dell'istanza di revoca dell'ordine di sgombero emesso in esecuzione di un sequestro preventivo avente ad oggetto un immobile abusivo riconducibile all'imputato. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice definito l'incidente di esecuzione direttamente in udienza, senza previa decisione de plano ex art. 667, comma 4, c.p.p.; dall'altro, vizio di motivazione sul merito, sostenendo che il giudice non aveva considerato l'irrilevanza delle opere sequestrate rispetto al carico urbanistico. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione dell'impugnazione come opposizione, con trasmissione degli atti al G.i.p. per l'ulteriore corso, aderendo alla prima censura.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p., rilevando che il provvedimento impugnato riguardava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di sgombero emesso dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, senza il previo provvedimento de plano. Conseguentemente, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso. Il testo fornito non riporta integralmente il dispositivo finale, ma la decisione emerge chiaramente in senso processuale, non nel merito della doglianza urbanistica.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    qualificare il ricorso come opposizione

    La norma si applica anche ai provvedimenti del G.i.p. in tema di ordine di sgombero e impone la riqualificazione dell'erroneo ricorso come opposizione quando il provvedimento sia stato emesso de plano o comunque in forma irrituale.

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come base procedurale per la qualificazione dell'impugnazione come opposizione in materia di esecuzione.

  • art. 666 c.p.p.

    È evocato come parametro delle forme dell'udienza camerale, la cui adozione irrituale non esclude la riqualificazione dell'impugnazione come opposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso de plano, ovvero in forme camerali irrituali rispetto al modello previsto, deve essere riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
  • La disciplina dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. è applicabile anche ai provvedimenti del G.i.p. relativi all'ordine di sgombero adottato nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro preventivo.
  • Quando l'impugnazione è erroneamente incanalata in cassazione anziché come opposizione, gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l'ulteriore corso, senza esame del merito dei motivi formulati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizioSequestro preventivo
RamiProcesso penaleReati ediliziMisure cautelari

Testo integrale

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