Cassazione Penale, Ordinanza n. 27545/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato in anni due e mesi sei di detenzione ed euro 6.000 di multa, confermando la condanna per i reati contestati ai capi a) e b). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso un adeguato vaglio sulla qualificazione giuridica del reato e sugli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; invece non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli sulla pena, la Corte d'appello aveva escluso cause di immediato proscioglimento e aveva applicato esattamente la pena concordata. La condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende è stata confermata ex artt. 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., per la colpa nell'aver proposto un ricorso manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza emessa ai sensi della norma è impugnabile per cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e pronuncia; non per contestare motivi rinunciati o la pena, se questa è legale e conforme all'accordo.
immediato proscioglimento
Nel concordato in appello la doglianza sulla mancata declaratoria di proscioglimento è inammissibile quando non emergano evidenti cause di immediato proscioglimento.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma processuale richiamata per il concordato in appello e per delimitare l'oggetto del sindacato di legittimità.
Richiamato in relazione al dovere di immediata declaratoria di cause di proscioglimento solo se evidenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto censure relative alla genesi del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; ogni doglianza su punti oggetto di rinuncia è inammissibile.
- La contestazione della determinazione della pena nel concordato in appello è ammissibile solo se la sanzione applicata sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; se la pena coincide con quella concordata, il ricorso è inammissibile.
- La mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando il giudice di merito abbia escluso l'evidenza di una causa di proscioglimento immediato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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