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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27533/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso personale avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che negava la liberazione condizionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente in cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di concessione della liberazione condizionale ex art. 176 c.p. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte ha rilevato un vizio formale: il ricorso per cassazione, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.

    norma richiamata quale base dell'istanza di liberazione condizionale rigettata dal tribunale di sorveglianza

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che l'impugnazione in cassazione non può essere proposta personalmente dalla parte

  • art. 613 c.p.p.

    come modificato dalla legge n. 103 del 2017, richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della difesa tecnica per il ricorso per cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale della disciplina sull'assenza di ricorso personale in cassazione

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale della disciplina sull'assenza di ricorso personale in cassazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale della disciplina sull'assenza di ricorso personale in cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la riforma del 2017, non è proponibile personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La previsione della difesa tecnica obbligatoria nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il diritto di difesa, né il diritto al ricorso previsto dalla Costituzione e dalla CEDU.
  • Quando l'impugnazione è proposta in violazione del requisito della sottoscrizione tecnica obbligatoria, la Corte dichiara l'inammissibilità senza affrontare il merito del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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