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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27546/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma del primo grado, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio nei suoi confronti in anni due, mesi sei di detenzione ed euro 600 di multa, confermando la condanna per i reati contestati. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse effettuato un effettivo controllo del materiale probatorio e avesse omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La decisione di appello era stata resa in un contesto di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello salvo quelli sulla pena; il giudice aveva escluso elementi per il proscioglimento e aveva applicato la pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto la pena inflitta corrispondeva esattamente a quella concordata e non presentava profili di illegalità; pertanto il ricorso non era proponibile nei termini dedotti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando l'impugnazione investa motivi rinunciati o vizi della pena non traducibili in illegalità della sanzione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la sentenza che recepisce l'accordo delle parti è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a censure che incidano sulla validità dell'accordo o sulla corrispondenza della sentenza all'accordo stesso; non sono ammissibili doglianze su motivi espressamente rinunciati.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione quando la sentenza di appello abbia recepito un concordato tra le parti e non emerga una difformità tra pena concordata e pena applicata.
  • I vizi concernenti la pena, in presenza di concordato in appello, sono deducibili solo se la sanzione applicata è illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; la mera contestazione della quantificazione concordata non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese nonché a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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