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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9679/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto dal difensore per censurare la determinazione della pena complessiva operata dalla Corte di Cassazione del 2/3/2021 dopo la riqualificazione del capo 1) da partecipazione aggravata (art. 416-bis, secondo comma) a partecipazione semplice (art. 416-bis, primo comma). Si lamentava che non fosse stata correttamente applicata la riduzione di pena in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di direzione/organizzazione e che la pena base applicabile fosse di anni 7 (anziché 9), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni 9 e mesi 6 invece degli anni 11 e mesi 6 indicati nel dispositivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: il difensore non aveva rilasciato la procura speciale richiesta per proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis (non sussisteva la procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. e delle modifiche che impongono procura speciale e iscrizione nell'albo speciale per gli atti dinanzi alla Cassazione). Inoltre, la Corte ha rilevato che non emergeva nell'impugnazione alcun errore di fatto correggibile ai sensi dell'art. 625-bis e che la determinazione del minimo edittale era stata correttamente effettuata in base alla normativa temporaneamente applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Strumento limitato alla correzione di errori di fatto; il ricorso deve essere proposto con le formalità previste e non può essere utilizzato per riformare valutazioni giuridiche o ricostruzioni non riconducibili a un 'errore di fatto' correggibile.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Esigenza della procura speciale per atti di impugnazione straordinaria presentati dal difensore nell'interesse del condannato; la sua mancanza determina inammissibilità per difetto di legittimazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Distinzione tra partecipazione semplice (1° comma) e partecipazione aggravata per direzione/organizzazione (2° comma); la Corte ha confermato la corretta individuazione del trattamento sanzionatorio pro tempore applicabile e la sua utilizzazione per la determinazione del minimo edittale.

  • legge 27 maggio 2015, n. 69

    Riferita alla modifica del regime sanzionatorio collegato all'art. 416-bis; la Corte ha valutato correttamente quale disciplina fosse applicabile temporalmente e non ha ravvisato errore nella determinazione della pena minima.

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modifiche legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Richiamano l'obbligo, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; principio espresso anche nella giurisprudenza citata dalla Corte.

  • art. 424 cod. pen.

    Delitto contestato al capo 8) che la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena in continuazione relativa.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento molto limitato: può mirare solo alla correzione di specifici errori di fatto e non a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative della sentenza impugnata.
  • Per la proposizione di ricorsi straordinari o di impugnazioni davanti alla Corte di cassazione è essenziale il rispetto delle formalità difensive: l'assenza di procura speciale da parte del difensore rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Le questioni relative al computo della pena e alla rideterminazione per esclusive di aggravanti richiedono chiarezza su quale normativa fosse applicabile al fatto (la legge pro tempore applicabile); contestazioni meramente interpretative della scelta normativa o della valutazione motivazionale della Corte sono difficilmente accogliibili con il rimedio dell'art. 625-bis.
  • Se si contesta un errore nella determinazione della pena, è necessario indicare con precisione e prova l'errore materiale o aritmetico; deduzioni generiche sulla diversa applicabilità di fasce edittali rischiano di essere considerate non rilevanti ai fini dell'art. 625-bis.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso straordinario è opportuno verificare e documentare la procura speciale e valutare se il vizio denunciato sia effettivamente un errore di fatto correggibile, altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e il ricorrente potrebbe essere condannato alle spese.

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