Cassazione Penale, Sentenza n. 9679/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto dal difensore per censurare la determinazione della pena complessiva operata dalla Corte di Cassazione del 2/3/2021 dopo la riqualificazione del capo 1) da partecipazione aggravata (art. 416-bis, secondo comma) a partecipazione semplice (art. 416-bis, primo comma). Si lamentava che non fosse stata correttamente applicata la riduzione di pena in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di direzione/organizzazione e che la pena base applicabile fosse di anni 7 (anziché 9), con conseguente rideterminazione della pena complessiva in anni 9 e mesi 6 invece degli anni 11 e mesi 6 indicati nel dispositivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: il difensore non aveva rilasciato la procura speciale richiesta per proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis (non sussisteva la procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. e delle modifiche che impongono procura speciale e iscrizione nell'albo speciale per gli atti dinanzi alla Cassazione). Inoltre, la Corte ha rilevato che non emergeva nell'impugnazione alcun errore di fatto correggibile ai sensi dell'art. 625-bis e che la determinazione del minimo edittale era stata correttamente effettuata in base alla normativa temporaneamente applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Strumento limitato alla correzione di errori di fatto; il ricorso deve essere proposto con le formalità previste e non può essere utilizzato per riformare valutazioni giuridiche o ricostruzioni non riconducibili a un 'errore di fatto' correggibile.
Esigenza della procura speciale per atti di impugnazione straordinaria presentati dal difensore nell'interesse del condannato; la sua mancanza determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
Distinzione tra partecipazione semplice (1° comma) e partecipazione aggravata per direzione/organizzazione (2° comma); la Corte ha confermato la corretta individuazione del trattamento sanzionatorio pro tempore applicabile e la sua utilizzazione per la determinazione del minimo edittale.
Riferita alla modifica del regime sanzionatorio collegato all'art. 416-bis; la Corte ha valutato correttamente quale disciplina fosse applicabile temporalmente e non ha ravvisato errore nella determinazione della pena minima.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modifiche legge 23 giugno 2017, n. 103)
Richiamano l'obbligo, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; principio espresso anche nella giurisprudenza citata dalla Corte.
Delitto contestato al capo 8) che la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena in continuazione relativa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento molto limitato: può mirare solo alla correzione di specifici errori di fatto e non a rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretative della sentenza impugnata.
- Per la proposizione di ricorsi straordinari o di impugnazioni davanti alla Corte di cassazione è essenziale il rispetto delle formalità difensive: l'assenza di procura speciale da parte del difensore rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
- Le questioni relative al computo della pena e alla rideterminazione per esclusive di aggravanti richiedono chiarezza su quale normativa fosse applicabile al fatto (la legge pro tempore applicabile); contestazioni meramente interpretative della scelta normativa o della valutazione motivazionale della Corte sono difficilmente accogliibili con il rimedio dell'art. 625-bis.
- Se si contesta un errore nella determinazione della pena, è necessario indicare con precisione e prova l'errore materiale o aritmetico; deduzioni generiche sulla diversa applicabilità di fasce edittali rischiano di essere considerate non rilevanti ai fini dell'art. 625-bis.
- In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso straordinario è opportuno verificare e documentare la procura speciale e valutare se il vizio denunciato sia effettivamente un errore di fatto correggibile, altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile e il ricorrente potrebbe essere condannato alle spese.
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