Cassazione Penale, Ordinanza n. 36937/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 15 ottobre 2025 emessa ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di evasione, ritenendolo non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il Tribunale aveva considerato che l’imputato era stato trovato a brevissima distanza dal luogo di detenzione, in pigiama e ciabatte, e che si era allontanato soltanto per acquistare sigarette; aveva inoltre valorizzato l’assenza di precedenti analoghi e la minima offensività della condotta. Il Procuratore generale ha proposto ricorso immediato per cassazione, sostenendo che la particolare tenuità del fatto, in materia di evasione, sarebbe riconoscibile soltanto in caso di rientro spontaneo e immediato nel luogo di custodia e di allontanamento dovuto a necessità; ha aggiunto che nel caso concreto l’allontanamento era stato determinato da un motivo futile e che l’imputato aveva precedenti penali. La difesa ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha esaminato preliminarmente la scelta del mezzo d’impugnazione, rilevando che il ricorso, pur formulato come ricorso per cassazione, investiva anche profili motivazionali e, soprattutto, era diretto contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere.
La decisione
La Corte ha convertito il ricorso per cassazione in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p. Ha stabilito che le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. sono impugnabili esclusivamente con l’appello e che non è ammesso il ricorso immediato per cassazione. Ha respinto la diversa interpretazione secondo cui l’art. 569 c.p.p. consentirebbe il ricorso per saltum contro ogni sentenza di primo grado appellabile: la disciplina della sentenza di non luogo a procedere e la sua natura processuale, insieme alle scelte legislative sull’art. 428 c.p.p., escludono tale mezzo, anche per ragioni di speditezza e coerenza del sistema. La Corte non ha deciso nel merito le doglianze sulla particolare tenuità dell’evasione, né ha confermato o riformato la valutazione del Tribunale. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo la formula P.Q.M. e non consente di ricavare ulteriori statuizioni finali.
Norme richiamate
Il ricorso, che comunque palesa voluntas impugnationis, dev'essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., e non solo perché, al di là dell'enunciazione come violazioni di legge, esso lamenta essenzialmente vizi di motivazione.
Quando il ricorso per cassazione è proposto contro una decisione per la quale tale mezzo non è consentito, ma l’atto manifesta la volontà d’impugnare, va convertito nel mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.
La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è stata costruita dal legislatore sul modello di quella dell'udienza preliminare, emessa a norma dell'art. 425, cod. proc. pen., della quale condivide non solo la denominazione, ma - quel che più conta - la natura processuale.
La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere ha natura processuale e, quanto ai mezzi d’impugnazione, segue il modello della sentenza di non luogo a procedere dell’udienza preliminare.
Ebbene, per la "tradizionale" sentenza di non luogo a procedere, l'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, ha previsto quale unico mezzo di impugnazione l'appello (salvi i casi di cui al successivo comma 3-quater, qui non rilevanti), eliminando la possibilità per la parte interessata di proporre ricorso immediato per cassazione, invece espressamente ammessa dal comma 4 di tale disposizione nella sua versione originaria.
La disciplina dell’art. 428 c.p.p. esclude, salvo le ipotesi specificamente previste, il ricorso immediato per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere e indica l’appello quale mezzo d’impugnazione.
La disposizione è richiamata quale fondamento della dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità pronunciata dal Tribunale; la Corte di cassazione non decide nel merito se ne ricorressero i presupposti.
La preclusione del ricorso immediato per Cassazione, infatti, trova fondamento in chiare esigenze di ordine sistematico, consistenti nella necessità di evitare che, in caso di accoglimento, dovendo il processo essere rimesso alla Corte di appello per le determinazioni di sua competenza funzionali al rinvio a giudizio, s'introduca un passaggio procedurale che determina un aggravio ed un conseguente rallentamento dell'iter processuale, peraltro in chiara distonia rispetto alla finalità acceleratoria di questo peculiare strumento d'impugnazione.
L’art. 569 c.p.p. non consente il ricorso per saltum contro la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere: l’appello permette alla Corte territoriale di intervenire direttamente e evita un passaggio ulteriore incompatibile con la natura e la finalità acceleratoria dello strumento.
La sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è stata costruita dal legislatore sul modello di quella dell'udienza preliminare, emessa a norma dell'art. 425, cod. proc. pen., della quale condivide non solo la denominazione, ma - quel che più conta - la natura processuale.
La sentenza ex art. 554-ter c.p.p. è assimilata, per natura processuale, alla sentenza di non luogo a procedere dell’udienza preliminare.
art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.
Peraltro, la stessa legge n. 103 del 2017, ha espressamente limitato l'esperibilità del ricorso per cassazione alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate in grado di appello e soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606, del codice di rito.
Nel sistema descritto dalla Corte, il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere è previsto per le decisioni pronunciate in grado di appello e nei limitati motivi indicati dall’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. è impugnabile con appello e non con ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per saltum non è estensibile alla sentenza predibattimentale di non luogo a procedere per il solo fatto che essa sia una sentenza di primo grado appellabile: la sua natura processuale e la disciplina sistematica dei mezzi d’impugnazione impongono il controllo diretto del giudice d’appello.
- Un ricorso per cassazione proposto contro una decisione impugnabile con appello deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., quando dall’atto risulti la volontà di impugnare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36882/2026 del 21/10/2026
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36883/2026 del 21/10/2026
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36884/2026 del 21/10/2026
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36885/2026 del 21/10/2026
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36886/2026 del 21/10/2026
- ordinanza_penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36888/2026 del 21/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →