Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27750/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanne per associazione per delinquere, ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Gambarrota deduce violazione di legge e manifesta illogicità per mancata distinzione tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e contesta la sua partecipazione all'associazione per delinquere; chiede inoltre verifica della prescrizione. Tansi contesta la configurazione dell'associazione per delinquere (sostiene rapporti occasionali e mancanza di affectio societatis), la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato associativo, la qualificazione delle condotte come ricettazione anziché concorso nella contraffazione (art. 473 c.p.) e deduce la prescrizione di taluni reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel loro complesso, inammissibili per gran parte dei motivi ritenuti generici o diretti a diversa valutazione delle prove; tuttavia ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente ai reati previsti dall'art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) ritenuti estinti per prescrizione: a) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Gambarrota per i capi b), c), d), e) e o) (art. 474 c.p.) poiché prescritti; b) ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Tansi per i capi e), g), i) e j) (art. 474 c.p.) perché prescritti; c) ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto (quindi restano valide le affermazioni di responsabilità per gli altri capi, compresi i reati associativi e molte imputazioni per ricettazione); d) ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; e) ha dichiarato l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi)

    La Corte ha ritenuto che alcuni capi contestati come commercio di prodotti con segni falsi si siano prescritti prima della sentenza d'appello; inoltre riconosce la possibilità di concorso con la ricettazione in quanto fattispecie distintamente configurate.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Confermata la possibilità di configurare ricettazione per chi acquista o detiene beni con segni falsi quando vi è consapevolezza della contraffazione; non è sempre necessario dimostrare l'estraneità al delitto presupposto salvo che l'imputato ne dia una credibile prova contraria.

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere sussistenti gli elementi caratterizzanti l'associazione per delinquere (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa minima) e ha respinto i rilievi generici sull'assenza dell'affectio societatis.

  • art. 473 c.p. (falsificazione/contraffazione)

    Richiamata nella distinzione tra concorso nella contraffazione e ricettazione; la Corte ricorda che la ricettazione può sussistere anche se il bene è provento di falsificazione, e che solo se l'imputato prospetta credibilmente di aver partecipato alla contraffazione occorre prova positiva dell'estraneità.

  • art. 161 c.p. (effetti degli atti interruttivi e computo della prescrizione)

    Usata per calcolare l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento previsto per determinare l'insorgenza della prescrizione per i reati di cui all'art. 474 c.p.

  • art. 157 e art. 99 c.p. (determinazione dei termini di prescrizione e recidiva)

    Richiamati per stabilire i termini di prescrizione aumentati dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; la Corte ha computato i termini maggiorati per verificare la prescrizione.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Rilevante per il rigetto di motivi ritenuti 'generici' o tesi a rivedere la valutazione delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibili molte doglianze perché non conformi ai limiti di sindacato di legittimità.

  • art. 624, comma 2, c.p.p. (effetto della cassazione)

    Applicato per dichiarare l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità stabilite con la sentenza impugnata alle condizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • La ricettazione e il commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere: sono fattispecie distinte e cumulabili quando emergono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico.
  • Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare elementi specifici (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima); contestazioni generiche sull'assenza di tali elementi sono inammissibili in cassazione se non specificamente illustrate.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove; sono rilevanti solo le doglianze che indicano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
  • La prescrizione va calcolata considerando aumenti per recidiva e per atti interruttivi (art. 157, 161 c.p.); occorre verificare il reato più recente e gli eventuali atti processuali che sospendono o interrompono i termini.
  • Quando l'imputato afferma di aver partecipato al delitto presupposto (es. alla contraffazione), la prova della partecipazione diventa necessaria per escludere la ricettazione; in mancanza di una prospettazione credibile del contributo all'illecito originario, la ricettazione resta configurabile.
  • Le conversazioni intercettate possono formare base probatoria per affermare l'appartenenza a un sodalizio, ma i rilievi sulla loro interpretazione richiedono censure circostanziate per essere accolti in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.