Cassazione Penale, Sentenza n. 27750/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanne per associazione per delinquere, ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Gambarrota deduce violazione di legge e manifesta illogicità per mancata distinzione tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi e contesta la sua partecipazione all'associazione per delinquere; chiede inoltre verifica della prescrizione. Tansi contesta la configurazione dell'associazione per delinquere (sostiene rapporti occasionali e mancanza di affectio societatis), la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato associativo, la qualificazione delle condotte come ricettazione anziché concorso nella contraffazione (art. 473 c.p.) e deduce la prescrizione di taluni reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel loro complesso, inammissibili per gran parte dei motivi ritenuti generici o diretti a diversa valutazione delle prove; tuttavia ha accolto parzialmente i ricorsi limitatamente ai reati previsti dall'art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) ritenuti estinti per prescrizione: a) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giuseppe Gambarrota per i capi b), c), d), e) e o) (art. 474 c.p.) poiché prescritti; b) ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Tansi per i capi e), g), i) e j) (art. 474 c.p.) perché prescritti; c) ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto (quindi restano valide le affermazioni di responsabilità per gli altri capi, compresi i reati associativi e molte imputazioni per ricettazione); d) ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; e) ha dichiarato l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi)
La Corte ha ritenuto che alcuni capi contestati come commercio di prodotti con segni falsi si siano prescritti prima della sentenza d'appello; inoltre riconosce la possibilità di concorso con la ricettazione in quanto fattispecie distintamente configurate.
Confermata la possibilità di configurare ricettazione per chi acquista o detiene beni con segni falsi quando vi è consapevolezza della contraffazione; non è sempre necessario dimostrare l'estraneità al delitto presupposto salvo che l'imputato ne dia una credibile prova contraria.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte ha condiviso i giudici di merito nel ritenere sussistenti gli elementi caratterizzanti l'associazione per delinquere (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa minima) e ha respinto i rilievi generici sull'assenza dell'affectio societatis.
art. 473 c.p. (falsificazione/contraffazione)
Richiamata nella distinzione tra concorso nella contraffazione e ricettazione; la Corte ricorda che la ricettazione può sussistere anche se il bene è provento di falsificazione, e che solo se l'imputato prospetta credibilmente di aver partecipato alla contraffazione occorre prova positiva dell'estraneità.
art. 161 c.p. (effetti degli atti interruttivi e computo della prescrizione)
Usata per calcolare l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha applicato l'aumento previsto per determinare l'insorgenza della prescrizione per i reati di cui all'art. 474 c.p.
art. 157 e art. 99 c.p. (determinazione dei termini di prescrizione e recidiva)
Richiamati per stabilire i termini di prescrizione aumentati dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; la Corte ha computato i termini maggiorati per verificare la prescrizione.
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Rilevante per il rigetto di motivi ritenuti 'generici' o tesi a rivedere la valutazione delle prove; la Corte ha dichiarato inammissibili molte doglianze perché non conformi ai limiti di sindacato di legittimità.
art. 624, comma 2, c.p.p. (effetto della cassazione)
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità delle affermazioni di responsabilità stabilite con la sentenza impugnata alle condizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La ricettazione e il commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere: sono fattispecie distinte e cumulabili quando emergono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico.
- Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare elementi specifici (vincolo stabile, indeterminatezza del programma criminoso, struttura organizzativa anche minima); contestazioni generiche sull'assenza di tali elementi sono inammissibili in cassazione se non specificamente illustrate.
- In cassazione sono inammissibili i motivi generici che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove; sono rilevanti solo le doglianze che indicano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- La prescrizione va calcolata considerando aumenti per recidiva e per atti interruttivi (art. 157, 161 c.p.); occorre verificare il reato più recente e gli eventuali atti processuali che sospendono o interrompono i termini.
- Quando l'imputato afferma di aver partecipato al delitto presupposto (es. alla contraffazione), la prova della partecipazione diventa necessaria per escludere la ricettazione; in mancanza di una prospettazione credibile del contributo all'illecito originario, la ricettazione resta configurabile.
- Le conversazioni intercettate possono formare base probatoria per affermare l'appartenenza a un sodalizio, ma i rilievi sulla loro interpretazione richiedono censure circostanziate per essere accolti in sede di legittimità.
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