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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28253/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: si deduce che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione riguardassero soltanto il reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) omettendo di considerare le doglianze relative ai reati "fine" (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). In particolare il ricorrente contestava l'identificazione dell'imputato con l'alias "o' chiatt" (esistenza di più soggetti con lo stesso nomignolo) e sosteneva che tale incertezza avrebbe dovuto incidere anche sulla responsabilità per i singoli episodi-reato (reati-fine) e sul ruolo di organizzatore invece che di semplice partecipante.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'asserita svista testuale non integri un errore di fatto rilevante: la sentenza impugnata aveva comunque esaminato globalmente l'identificazione del Brillante (anche con riferimento ai reati-fine) e l'atten- dibilità del collaboratore/informatore Abbate era stata confermata alla luce delle intercettazioni, delle operazioni di P.G., di riscontri osservativi e di rilevazioni GPS. La doglianza non dimostra che l'omesso esame sarebbe stato decisivo; pertanto il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis non è applicabile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è ammesso solo per errore materiale o di percezione (svista o equivoco) sugli atti interni al giudizio; non è strumento per contestare valutazioni di merito o errori di giudizio. L'omissione di esame di un motivo può costituire errore di fatto solo se si tratta di una svista immediatamente rilevabile e decisiva per la decisione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provata l'esistenza e l'organigramma dell'associazione e il ruolo apicale del ricorrente, anche sulla base delle intercettazioni e dei riscontri investigativi.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce i reati-pena (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti): i singoli reati-fine sono stati ritenuti riferibili all'imputato per effetto della identificazione operata congiuntamente dalle dichiarazioni dell'Abbate e dai riscontri tecnici/osservativi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione all'onere del ricorrente: questi deve dimostrare che il motivo omesso era decisivo, ossia che il suo esame avrebbe inevitabilmente determinato una decisione diversa.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per svista percettiva evidente sugli atti; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o ricostruzioni probatorie complesse.
  • L'omesso esame di un motivo di ricorso in Cassazione è rilevante come errore di fatto soltanto se l'omissione è oggettivamente e immediatamente riconoscibile (svista materiale) e se il motivo avrebbe determinato inevitabilmente una diversa decisione; incombe sul ricorrente dimostrare tale decisività.
  • In tema di identificazione attraverso soprannomi, la Corte può ritenere affidabile l'identificazione quando la testimonianza del collaboratore è corroborata da riscontri esterni (intercettazioni coerenti, osservazioni degli organi di P.G., tracciamenti GPS, arresti e sequestri consequenziali alle intercettazioni).
  • Se la valutazione probatoria è stata svolta in modo globale e coerente, il ricorrente che propone un'interpretazione frazionata dei fatti (es. distinguere reato associativo da reati-fine) ha onere di spiegare perché tale frazionamento avrebbe modificato la decisione; la mera asserzione di dubbio nominale (più persone con lo stesso soprannome) non è sufficiente.
  • Per contestare utilmente la ricostruzione dell'identità fondata su soprannomi, è necessario proporre elementi concreti che rendano verosimile l'alternativa (es.: riscontri che colleghino le intercettazioni ad altri soggetti con lo stesso alias o prova negativa dell'effettiva presenza del ricorrente nei fatti contestati).

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