Cassazione Penale, Ordinanza n. 22247/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'efficacia della sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso censurava il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la censura era generica, perché priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerla; ha inoltre osservato che la questione delle attenuanti generiche non era stata dedotta in appello e che, comunque, il trattamento sanzionatorio era stato ritenuto congruo dalla Corte territoriale con motivazione logica ed esaustiva.
Norme richiamate
È il reato per cui risultava la condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità delle censure.
Le circostanze attenuanti generiche erano invocate nel ricorso come omesse, ma la Corte evidenzia che la censura era generica e, in ogni caso, non era stata dedotta in appello; il trattamento sanzionatorio era stato ritenuto congruo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi fattuali che sorreggono l'asserito errore del giudice di merito; una critica generica è inammissibile.
- Le doglianze non dedotte nei motivi di appello non possono essere utilmente introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi consentiti dall'ordinamento.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo logico ed esaustivo sulla congruità del trattamento sanzionatorio, la richiesta di rideterminazione della pena o di concessione delle attenuanti generiche non può essere accolta se il ricorso non offre una critica specifica e rituale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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