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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29902/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 405 e 417 c.p.p. e 416 bis c.p.) per indeterminatezza della contestazione dell'art. 416 bis: la contestazione non avrebbe indicato la data di inizio della partecipazione all'associazione mafiosa (dies a quo), rendendo impossibile esercitare concretamente il diritto di difesa e verificare la legge applicabile

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha statuito che l'art. 417 c.p.p. richiede precisione dell'imputazione al momento dell'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio/decreto che dispone il giudizio), mentre nella fase delle indagini preliminari la contestazione è "fluida" e può essere formulata in forma aperta, specie rispetto a reati di natura permanente come l'associazione mafiosa (art. 416 bis). In fase cautelare è sufficiente che il contenuto degli atti d'indagine, posti a conoscenza delle parti, consenta di conoscere le ragioni della contestazione; l'indicazione di una data di inizio non è necessaria nelle indagini preliminari. Il Tribunale aveva comunque delimitato il periodo indiziario (2018-2020) in senso favorevole al reo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali per questa fase

Norme richiamate

  • art. 416 bis c.p.

    L'associazione di tipo mafioso è qualificata come reato di natura permanente e può essere contestata in forma aperta nelle indagini preliminari; non è obbligatoria l'indicazione del dies a quo nella contestazione cautelare

  • art. 417 c.p.p.

    L'obbligo di formulare un'imputazione chiara e precisa riguarda l'atto di esercizio dell'azione penale (es. richiesta di rinvio a giudizio); non si applica con la stessa rigidità nella fase delle indagini preliminari, durante la quale la contestazione può essere "fluida"

  • art. 405 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti dell'atto di esercizio dell'azione penale; secondo la sentenza non impone nella fase delle indagini preliminari l'indicazione del dies a quo per reati permanenti quando le indagini forniscono elementi sufficienti

  • art. 416 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di associazione a delinquere in generale; nel contesto viene distinto dall'art. 416 bis (mafia) per rilevarne la natura permanente e le modalità di contestazione

  • art. 416 bis.1 c.p.

    Norma collegata alle aggravanti/condotte connesse all'associazione mafiosa, citata come parte del quadro di reati contestati all'indagato

  • art. 640 bis c.p.

    Riferimento al reato di truffa aggravata (qui contestata nell'ambito di una associazione finalizzata a truffe all'INPS), parte del complesso di reati oggetto delle indagini

  • art. 483 c.p.

    Riferimento al reato di falsità materiale o ideologica, menzionato tra i reati 'fine' contestati nell'ambito dell'associazione finalizzata alle truffe

  • art. 94 c.p.p.

    Richiamato proceduralmente per adempimenti di cancelleria a seguito dell'ordinanza; non incide sul merito della questione

Massime di principio

  • Nelle indagini preliminari la contestazione può rimanere "fluida" e essere formulata in termini aperti, soprattutto per reati di natura permanente (es. art. 416 bis), e la mancanza di una data di inizio non rende automaticamente nulla la contestazione cautelare
  • Il requisito di precisione previsto dall'art. 417 c.p.p. è essenziale al momento dell'esercizio dell'azione penale (atto di rinvio a giudizio), ma non trova la stessa rigidità nella fase cautelare o istruttoria, dove il contenuto degli atti d'indagine integra e specifica la contestazione
  • Per opporsi efficacemente a misure cautelari fondate su contestazioni 'aperte', la difesa deve ottenere e scrutinare gli atti d'indagine (intercettazioni, dichiarazioni, captatore informatico ecc.) per valutare la consistenza degli indizi e chiedere eventuali precisazioni al giudice
  • Se la contestazione riguarda reati per i quali la determinazione del periodo temporale incide sulla legge applicabile o sulla prescrizione, la difesa deve sollevare tempestivamente la questione e chiedere che il periodo venga precisato prima dell'esercizio dell'azione penale
  • Un giudice può comunque, in senso favorevole al prevenuto, delimitare il periodo indiziario sulla base degli atti (come avvenuto nel caso, 2018-2020): ottenere tale delimitazione è una strategia difensiva utile per limitare l'ambito della contestazione
  • Le impugnazioni basate esclusivamente sull'assenza del dies a quo nelle indagini preliminari hanno scarse probabilità di successo quando il quadro indiziario e la natura permanente del reato giustificano la contestazione aperta

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