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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09122/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica della dichiarazione di importazione con cui l'Amministrazione doganale aveva recuperato maggiori diritti doganali applicando l'aliquota per paesi terzi del 4% dopo l'invalidazione, da parte delle autorità thailandesi, dei certificati form A. L'atto era stato notificato sia alla società importatrice sia al centro assistenza doganale quale rappresentante indiretto, per la relativa responsabilità solidale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione ritenendo violato l'art. 12, comma 7, L. 212/2000 perché l'atto impositivo era stato notificato unitamente al PVC senza concedere un termine per osservazioni e difese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la norma non fosse applicabile perché non vi era stata alcuna verifica presso la sede del contribuente, ma solo un controllo documentale a posteriori, senza PVC in loco; il secondo motivo, non esaminato nel merito perché assorbito, non è specificato nel testo trasmesso.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per l'esame del merito della controversia. La Corte afferma che, in materia doganale e per gli avvisi di rettifica anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012, non si applica l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente quando non sia stata svolta attività di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente; opera invece il procedimento speciale previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 374/1990. Inoltre, la deduzione di vizi procedimentali richiede la concreta dimostrazione del pregiudizio al diritto di difesa, cioè la prova di resistenza, che nella specie non risultava dedotta nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Non si applica agli avvisi di rettifica in materia doganale antecedenti al d.l. n. 1/2012 se non vi è stata attività di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente; in ogni caso la sua violazione richiede la concreta incidenza sul diritto di difesa.

  • art. 11 d.lgs. n. 374/1990

    Costituisce lo ius speciale in materia doganale e assicura un contraddittorio preventivo pieno in un momento anticipato rispetto all'atto definitivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere profili di illegittimità costituzionale dell'assetto procedimentale doganale speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per escludere la lesione del diritto di difesa, essendo garantito il contraddittorio endoprocedimentale.

  • Reg. (CEE) n. 2913/92

    Il principio del contraddittorio nella fase amministrativa è ricavato anche dalle sue previsioni, pur non essendo espressamente richiamato nel testo come base esclusiva della decisione.

Massime di principio

  • In materia doganale, per gli avvisi di rettifica anteriori alla riforma del 2012, il contraddittorio endoprocedimentale è disciplinato dalla norma speciale dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990 e non automaticamente dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra che l'inosservanza ha concretamente inciso sul suo diritto di difesa, secondo la regola della prova di resistenza.
  • Quando l'Amministrazione procede con controllo documentale a posteriori e non con accesso o verifica in loco, non si applica, di per sé, il termine dilatorio previsto per gli accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata solo se il giudice di merito abbia applicato una regola procedimentale non pertinente alla fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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