Cassazione Penale, Sentenza n. 30651/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato condannato per rapina impropria riconoscendo l'attenuante comune di cui all'art. 62 n.4) cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante "di lieve entità" introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.86/2024 (intervenuta dopo la proposizione dell'appello), sostenendo che il suo riconoscimento avrebbe potuto implicare la sollevazione di una questione di costituzionalità rispetto al divieto di prevalenza previsto dall'art.69, comma 4, cod. pen., e che dunque l'appello avrebbe dovuto valutare tale nuova diminuente
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n.86/2024 ha introdotto un'attenuante costituzionale aggiuntiva rispetto agli strumenti codicistici (compresa l'attenuante di cui all'art.62 n.4)), che può essere riconosciuta anche quando già sia stata concessa l'attenuante comune. Tuttavia la Corte ha stabilito che il ricorrente ha l'onere di indicare elementi specifici e argomentati (natura, mezzi, modalità, tenuità del danno o del pericolo) che giustifichino il riconoscimento della c.d. offensività minima e la conseguente applicazione della diminuzione fino a un terzo; il ricorso era invece generico e non conteneva tali indicazioni decisive. Perciò non è stato possibile procedere all'annullamento necessario per il nuovo esame delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (Corte cost. sent. n.86/2024)
La Corte costituzionale ha introdotto una specifica possibilità di diminuzione (fino a un terzo) per i casi di rapina di lieve entità, come strumento aggiuntivo per la migliore individualizzazione della pena
attenuante comune relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità o al lucro di speciale tenuità
L'attenuante codicistica può essere riconosciuta per danni o profitti di speciale tenuità; secondo la Corte di cassazione essa è compatibile con la nuova attenuante costituzionale ma non esclude automaticamente il possibile riconoscimento di quest'ultima
prevede un divieto di prevalenza di talune circostanze (richiamato nel procedimento) e è stato oggetto di pronuncia della Corte costituzionale n.141/2023 nella parte relativa al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
La questione di prevalenza tra attenuanti e recidiva reiterata può implicare profili di costituzionalità; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che prima va accertata la sussistenza dell'attenuante nel caso concreto
art. 65, primo comma, n.3) cod. pen.
regola generale che fissa la misura della diminuzione in misura non eccedente un terzo
La Corte costituzionale ha richiamato tale regola per definire il limite massimo della diminuzione applicabile con l'attenuante di lieve entità
art. 27 Cost.
principi di individualizzazione della pena e finalità rieducativa richiamati dalla Corte costituzionale nelle motivazioni
La Consulta ha fondato l'introduzione dell'attenuante sulla necessità di garantire proporzionalità e finalità rieducativa della pena, evitate sproporzioni per condotte di entità minima
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
norme richiamate per il rito camerale con contraddittorio scritto, senza trattazione orale in mancanza di richiesta tempestiva
Hanno regolato la celebrazione del procedimento in Cassazione con contraddittorio scritto e senza udienza, conformemente alle previsioni procedurali
dispositivo invocato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile
Corte costituzionale, sent. n.86/2024
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628, secondo comma, nella parte per cui non prevedeva la diminuzione fino a un terzo per i casi di lieve entità
Ha introdotto una nuova attenuante costituzionale per la lieve entità della rapina, motivando la scelta con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena
Corte costituzionale, sent. n.141/2023
ha dichiarato l'illegittimità di parti dell'art. 69, comma 4, nella parte relativa al divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
Rilevata una possibile incompatibilità tra il divieto di prevalenza e principi costituzionali; la questione può essere rilevante ma va affrontata dopo aver accertato la sussistenza dell'attenuante
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale introduce una nuova attenuante dopo la proposizione dell'appello, la difesa può richiederne il riconoscimento in appello; il giudice d'appello deve valutare la nuova diminuente alla luce delle sue caratteristiche
- L'attenuante costituzionale introdotta dalla Corte costituzionale è uno strumento aggiuntivo rispetto all'attenuante comune di cui all'art.62 n.4) e può essere riconosciuta anche se quest'ultima è già stata concessa
- Il richiedente ha l'onere di fornire argomentazioni e riferimenti fattuali specifici (natura, mezzi, modalità, entità del danno o del pericolo) per dimostrare l'esistenza di una offensività minima: affermazioni generiche sono inefficaci e possono determinare l'inammissibilità del gravame
- In cassazione le censure devono essere motivate con precisione e collegamento logico al materiale probatorio e alla motivazione impugnata; senza ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- Le questioni di prevalenza tra attenuanti e recidiva reiterata possono sollevare profili di costituzionalità (ex multis Corte cost. n.141/2023), ma la verifica di costituzionalità segue logicamente l'accertamento della sussistenza dell'attenuante nel concreto
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.); quindi la difesa deve valutare con cura la completezza delle deduzioni prima di proporre ricorso
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