Cassazione Penale, Ordinanza n. 11890/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Firenze resa in sede di esecuzione, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due illeciti già definiti. L'unico motivo dedotto contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di un medesimo disegno criminoso, sostenendo in sostanza che i fatti dovessero essere ricondotti a una volizione unitaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione impugnata era coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la distanza temporale tra i fatti, l'eterogeneità delle condotte e l'assenza di elementi concreti che facessero ritenere programmati sin dall'inizio i reati successivi escludevano la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra un episodio di traffico/detenzione di cocaina e hashish e un successivo piccolo spaccio di cocaina, valorizzando la distanza di oltre due anni e la diversa natura delle condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente attraverso l'istituto della continuazione e la necessità del medesimo disegno criminoso; il riconoscimento della continuazione richiede che i reati successivi siano programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
le Sezioni Unite hanno affermato che la continuazione, anche in esecuzione, richiede una verifica concreta di indici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare un solo indice se i reati successivi sono frutto di decisione estemporanea.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula una verifica concreta e complessiva di elementi indiziari della volizione unitaria, non potendo fondarsi su un singolo indice isolato.
- Ai fini del medesimo disegno criminoso è necessario che, al momento del primo reato, i fatti successivi risultino programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La distanza temporale significativa tra i fatti e l'eterogeneità delle condotte sono indici idonei a escludere la continuazione quando depongano per decisioni autonome ed estemporanee.
- In sede di legittimità è censurabile solo una motivazione manifestamente illogica; non basta opporre una diversa lettura dei fatti se la valutazione del giudice di merito si mantiene coerente con i criteri giurisprudenziali.
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