Cassazione Penale, Ordinanza n. 25233/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità di entrambi i motivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/12/2024. Dal testo emerge che il primo motivo censurava la motivazione della decisione di merito e l'accertamento delle condotte di reato, ma la doglianza è stata ritenuta generica perché non si confrontava con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e confermata in appello. Il secondo motivo riguardava il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., anche qui ritenuto generico, in presenza di un grado elevato di colpevolezza valorizzato nei gradi di merito. Non sono indicati nel testo né il reato specifico contestato né ulteriori dettagli fattuali della condotta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa nel caso concreto, anche in ragione del grado elevato di colpevolezza ravvisato nei giudizi di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche e non si confronti in modo specifico con la motivazione puntuale e dettagliata della sentenza impugnata.
- La doglianza sul vizio di motivazione non può tradursi in una mera riproposizione di contestazioni apodittiche, ove la decisione di merito abbia già esaminato e confermato l'accertamento dei fatti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere sorretto dalla valorizzazione del grado elevato di colpevolezza dell'agente, e la censura sul punto deve essere specifica per superare tale valutazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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