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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08770/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione promossa dal difensore dell'imputato articolata in cinque motivi: 1) vizio per mancata condizione di procedibilità a querela (artt. 336, 337 c.p.p.), con tesi che il verbale del 30.11.2020 sarebbe mera denuncia priva di rituale istanza di punizione; 2) insufficienza della prova e vizio di motivazione circa gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) — contestazione della firma sulla ricevuta, delle causali delle ricariche Postepay e della qualifica professionale; 3) insufficienza della prova anche del reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), con tesi di possibile contatto accidentale e assenza di prova del dissenso; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 5) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), dell'attenuante del danno tenue (art. 62 n. 4 c.p.) e per mancata modulazione al minimo della pena e della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo la valutazione dei giudici di merito che il verbale fosse da qualificare come denuncia-querela alla luce del contenuto, degli atti forniti dalla persona offesa e del principio del favor querelae. Ha altresì ritenuto inammissibili gli altri motivi, confermando la ricostruzione dei giudici di merito circa lo schema truffaldino fondato su uso di falsa identità, messaggi WhatsApp, coincidenze temporali tra richieste e ricariche, intestazione della Postepay e ammissione di falsa identità; ha giudicato corretta la valutazione sul carattere non consensuale dell'atto sessuale (principio del consenso previo, libero ed esplicito) e ha escluso la tenuità del fatto e l'applicabilità delle attenuanti invocate, per la sistematicità, l'insidiosità e lo sfruttamento della vulnerabilità della persona offesa. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, conferma di fatto della sentenza impugnata, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione secondo art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.p.

    Norma sulla querela; la Corte ha ritenuto che la volontà di punizione della persona offesa possa desumersi dal contenuto e dalle modalità del verbale anche se rubricato come denuncia, secondo il principio del favor querelae.

  • art. 337 c.p.p.

    Norma collegata alla procedibilità per querela; interpretata congiuntamente all'art. 336 a favore di una lettura sostanziale della manifestazione di volontà punitiva.

  • art. 640 c.p.

    Delitto di truffa; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il dolo e l'elemento oggettivo sulla base di pluralità di indizi (messaggi, tempistica delle ricariche, intestazione Postepay, ammissione di falsa identità).

  • art. 494 c.p.

    Delitto di sostituzione di persona; la condotta di millantare nome/qualifica è stata ritenuta funzionale al raggiro e integrativa del reato.

  • art. 609-bis c.p.

    Violenza sessuale; la Corte ha richiamato il principio che il consenso deve essere previo, libero ed esplicito e che un atto repentino che previene la manifestazione del dissenso integra violenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicazione esclusa per la sistematicità, l'insidiosità e lo sfruttamento della vulnerabilità della persona offesa, richiedendosi una valutazione complessiva delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato il loro riconoscimento per la gravità oggettiva dei fatti e la durata dell'inganno.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Attenuante per danno di speciale tenuità; esclusa in considerazione del contesto e del pregiudizio effettivo arrecato alla persona offesa nonostante l'entità economica contenuta.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sulla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito si sia basata su pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti a fondamento delle condanne.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • In tema di reati perseguibili a querela, l'intenzione di punire può desumersi da atti che, pur rubricati come denuncia, contengono elementi idonei a manifestare la volontà punitiva (principio del "favor querelae"): sostanza e contenuto prevalgono sulla forma.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e la valutazione complessiva del compendio probatorio (messaggi, tempistica di pagamenti, intestazioni di carte e ammissioni) rientrano principalmente nella sfera di cognizione dei giudici di merito; la Cassazione è limitata a censurare vizi di legge o manifeste aporie logiche nella motivazione.
  • Per la configurabilità della truffa, non è richiesta una singola prova schiacciante: la convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.) può essere sufficiente a dimostrare il dolo e l'elemento materiale.
  • Nel delitto di violenza sessuale il consenso deve essere previo, libero ed esplicito: atti rapidi o che impediscono la manifestazione del dissenso possono integrare la violenza anche in assenza di segni di resistenza fisica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale che tenga conto della sistematicità della condotta, del grado di colpevolezza e dello sfruttamento di situazioni di vulnerabilità; condotte insidiose e reiterate ne escludono l'applicabilità.
  • L'attenuante per danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4) può essere esclusa anche se l'importo è modesto, quando, per il contesto e le condizioni del danneggiato, il pregiudizio sia rilevante.
  • In sede di Cassazione le doglianze meramente ricostruttive della prova o della credibilità delle parti, prive di specifiche questioni di diritto o di motivazione manifestamente illogica, sono frequentemente dichiarate inammissibili.

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