Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47399/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto, scommesse e concorsi pronostici (reato del 2008 nello Zen, Palermo), formulando tre censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (si contesta che siano conoscenze indirette, generiche e non riscontrate da elementi probatori); 2) mancata prova dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 151/91 (oggi art. 416-bis.1 c.p.) ossia dell'operare nell'interesse della consorteria mafiosa; 3) mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che il termine era già decorso alla data della precedente sentenza di appello del 24/02/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: le censure riproponevano valutazioni di merito già svolte e motivate dalla Corte territoriale e risultavano aspecifiche; la Corte d'Appello aveva adeguatamente valutato l'attendibilit'a dei collaboratori (Giordano, Pasta, Arnone) e ravvisato riscontri nelle conversazioni ambientali e in altri elementi probatori; l'aggravante mafiosa è stata ritenuta compiutamente dimostrata in quanto l'attivit'a era funzionale alla sopravvivenza economica della cosca e il Ferrara aveva operato consapevolmente per l'organizzazione; la questione della prescrizione è infondata poiché per il reato in esame non si applica il termine massimo ex art.160 c.p. e va considerato il termine minimo previsto dall'art.157 c.p. (pari a 12 anni con il raddoppio), avendo l'ultimo atto interruttivo individuato nella sentenza di primo grado del 29/06/2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; artt. 4 e 5 legge n. 401/1989

    Norme richiamate a definire l'illecito relativo all'esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco e delle scommesse; la Corte ha ritenuto provata l'attivit'a illecita del ricorrente nel settore delle scommesse clandestine.

  • art. 7 d.l. 151/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Richiamata come aggravante per i reati commessi al fine di avvantaggiare un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'attivit'a del Ferrara fosse funzionale alla struttura economica e operativa della cosca, integrando l'aggravante.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla formulazione sintetica del motivo di ricorso, richiamata nel sommario delle censure presentate dal difensore.

  • art. 160, comma 3, cod. pen.

    La Corte ha osservato che il comma non si applica ai reati disciplinati dagli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., pertanto non opera il termine massimo di prescrizione per il reato in esame.

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

    Richiamati per indicare che talune disposizioni processuali escludono l'applicazione del termine massimo di prescrizione ai reati particolarmente rilevanti (tra i quali il reato mafioso oggetto del giudizio).

  • art. 157 cod. pen., comma 6

    Usato per calcolare il termine (minimo) di prescrizione applicabile al reato: la Corte ha ritenuto che, con il raddoppio previsto dal comma 6 per il reato in questione, il termine sia di 12 anni e non sia ancora decorso dall'ultimo atto interruttivo (sentenza primo grado 29/06/2016).

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla delega del difensore (delega ex art.102 c.p.p.) depositata in udienza; atto formale che legittima il sostituto processuale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in merito al principio che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit'a, va applicata la sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto non ravvisabile assenza di colpa che giustifichi l'esenzione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che ripropone censure di merito gia' ampiamente valutate e motivate in grado di appello rischia l'inammissibilita' se non affronta puntualmente la motivazione della corte territoriale.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova valida se ritenute attendibili e se trovano riscontri in altri elementi probatori (conversazioni ambientali, riscontri documentali); la mera affermazione che siano 'de relato' o generiche non basta se la corte spiega e mostra riscontri.
  • L'aggravante per i reati commessi per agevolare organizzazioni mafiose puo' essere riconosciuta anche sulla base della funzionalita' economica dell'attivita illecita alla sopravvivenza e al rafforzamento della consorteria, valutata nel contesto concreto.
  • Sulle questioni di prescrizione e termini: per taluni reati speciali non opera il termine massimo ex art.160 c.p.; va quindi verificato il termine minimo previsto dall'art.157 c.p., anche tenendo conto di eventuali raddoppi e dell'ultimo atto interruttivo.
  • Nell'impugnazione in Cassazione e' essenziale confrontarsi direttamente e specificamente con la motivazione della corte di merito; argomentazioni vaghe o generiche sono frequentemente ritenute inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.