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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 10562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R.M. ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 56/4/13 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, depositata il 24 aprile 2013, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2000-2003. Ha formulato tre motivi: nullità della sentenza per motivazione per relationem acritica; omessa pronuncia sull’asserita inesistenza della notifica degli avvisi, per mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione; omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, perché mancava, a suo dire, la non congruità del reddito per almeno due periodi d’imposta. La controversia riguardava anche la capacità di finanziare gli investimenti: la contribuente aveva sottoscritto il 4 maggio 2004 una quota societaria di 500.000 euro; secondo la CTR, al momento disponeva soltanto di 69.000 euro ricavati dalla vendita di un fabbricato il 2 febbraio 2001, mentre altre somme erano state conseguite successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: pur richiamando la decisione di primo grado, la CTR aveva esposto il passaggio logico essenziale, ossia l’incompatibilità tra il reddito disponibile al momento dell’investimento e l’importo investito. Ha rigettato il secondo motivo: la mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione determina nullità della notificazione, non inesistenza, e tale nullità è sanata dalla proposizione del ricorso. Ha accolto il terzo motivo: l’art. 38, nella versione applicabile, richiede la non congruità per almeno due periodi d’imposta; occorre quindi verificare se le somme conseguite dopo l’investimento del 4 maggio 2004 rendessero congrua la contribuente per l’annualità successiva, riducendo a un solo periodo quello di non congruità. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stato definito in via finale chi abbia ragione sull’accertamento: la verifica è rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione applicabile ratione temporis

    L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

    Per l’accertamento sintetico fondato sugli elementi indicativi di capacità contributiva, la disciplina applicabile richiede che la dichiarazione risulti non congrua per almeno due periodi d’imposta. Il giudice deve verificare che ricorra effettivamente tale presupposto, considerando anche le prove del contribuente sulle risorse disponibili e la loro rilevanza rispetto agli investimenti.

  • Art. 156 cod. proc. civ.

    Differente è, invece, il vizio lamentato nel caso di specie, consistente nella mancata indicazione del nominativo del messo e della data di spedizione, omissioni che determinano una nullità sanata, ex art. 156 cod. proc. civ., mediante la proposizione del ricorso.

    La mancata indicazione del nominativo del messo notificatore e della data di spedizione costituisce un vizio di nullità della notificazione, non di inesistenza; la proposizione del ricorso ne sana la nullità.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico fondato sulla capacità di spesa, non basta rilevare un singolo investimento sproporzionato: quando la disciplina applicabile richiede la non congruità per almeno due periodi d’imposta, l’Ufficio deve indicare le ragioni per cui essa sussiste per ciascun periodo rilevante e il giudice deve verificarne concretamente la ricorrenza.
  • Le risorse conseguite dopo un investimento non dimostrano, di per sé, la disponibilità dei fondi al momento dell’investimento. Possono tuttavia rilevare per valutare la congruità di un investimento o di una spesa riferibile a un periodo successivo, e quindi incidere sul requisito dei due periodi non congrui.
  • La mancanza, nell’atto di notificazione, del nominativo del messo o della data di spedizione, se dedotta come nel caso esaminato, comporta nullità e non inesistenza; la proposizione del ricorso sana tale nullità.
  • Una motivazione per relationem non è automaticamente nulla: può essere sufficiente se la sentenza consente di comprendere il passaggio logico decisivo e le ragioni della decisione.

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