Cassazione Penale, Sentenza n. 27581/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per furto pluriaggravato e falsa dichiarazione sull'identità personale. Deduce tre motivi: 1) nullità dell'interrogatorio reso in sede di convalida del fermo perché il difensore non avrebbe potuto conoscere direttamente gli atti su cui si fondava la convalida; 2) nullità per mancata traduzione dell'ordinanza/verbali nella lingua dell'indagato; 3) violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizi di motivazione relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura, con evidenziazione della presunta incensuratezza dell'indagato, della vicinanza temporale dei furti (esclusione di abitualità), della prevedibilità delle attenuanti generiche e della possibilità di applicare misure alternative quali gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: ritenuto generico perché il ricorso non specifica in che termini il difensore sarebbe stato privo di accesso agli atti e nulla risultava eccepito in udienza (richiamata giurisprudenza sulla sanatoria). Secondo motivo: considerato inammissibile nel giudizio di riesame (tale nullità va dedotta con l'impugnazione della decisione sulla convalida) e, comunque, manifestamente infondato in quanto dal provvedimento risultano la presenza dell'interprete in udienza e la traduzione dell'ordinanza applicativa della misura. Terzo motivo: qualificato come censure di fatto, generiche o infondate; il Tribunale aveva motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione del reato, l'accentuata pericolosità e l'assenza di domicilio idoneo, ragioni che rendevano infungibile la custodia carceraria e ostavano agli arresti domiciliari con controllo elettronico. Inoltre è esclusa l'asserita "pretesa" di diritto alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena in ragione della sola incensuratezza, alla luce dell'art. 62-bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il Tribunale richiama il disposto per affermare che la mera incensuratezza dell'indagato non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; tale circostanza non garantisce di per sé l'accesso a misure alternative o a benefici che escludano la custodia cautelare
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010
Sez. U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939
Richiamata per il principio secondo cui l'eventuale nullità suscettibile di sanatoria, se non dedotta tempestivamente in udienza, può considerarsi sanata; l'assenza di eccezioni in udienza può rendere generica la deduzione successiva
Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/10/2022 (Abdel Aziz)
Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, Abdel Aziz, Rv. 283861
Utilizzata per affermare che la nullità dell'interrogatorio o dell'ordinanza per omessa traduzione non può essere sollevata nel giudizio di riesame della misura cautelare, dovendo essere dedotta nell'impugnazione della decisione sulla convalida; in mancanza di tale impugnazione la nullità si ritiene sanata
Massime di principio
- Difese generiche e non specificamente fondate sono spesso considerate inammissibili: se si invoca una nullità va indicato con precisione in che cosa consista e quando sia stata eccepita
- Nel giudizio di riesame della misura cautelare alcune nullità di carattere procedurale (es. mancata traduzione) non sono ammissibili se non erano state impugnate nella decisione di convalida; l'opposizione tardiva può risultare priva di efficacia
- La mera incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche o l'esclusione della custodia cautelare: il giudice valuta il pericolo di reiterazione, la pericolosità e le circostanze concrete (domicilio, personalità, modalità del reato)
- Per ottenere misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) è necessario dimostrare la concreta idoneità del domicilio e l'assenza di esigenze cautelari che rendano la detenzione in carcere indispensabile
- Le doglianze sulla motivazione della decisione devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice del riesame e fornire elementi di fatto o di diritto nuovi e pertinenti; la mera proposta di valutazione alternativa degli stessi elementi non è sufficiente
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